Approfondimento

Collaborare dall'Italia con uno studio legale americano

Inquadramento del rapporto, obblighi contributivi, residenza fiscale e clausole contrattuali nella collaborazione professionale da remoto con committenti statunitensi.

La diffusione del lavoro da remoto ha reso ordinaria una situazione che fino a pochi anni fa era eccezionale: il professionista che risiede in Italia e presta stabilmente la propria opera in favore di uno studio legale o di un'impresa con sede negli Stati Uniti, senza mai trasferirsi. Il rapporto nasce quasi sempre sotto la veste americana dell'independent contractor, una qualificazione che nel diritto statunitense ha contorni relativamente definiti ma che, letta con le categorie dell'ordinamento italiano, può produrre esiti del tutto diversi da quelli che le parti avevano in mente. Questa pagina esamina l'inquadramento del rapporto, i profili contributivi e fiscali e le clausole contrattuali che, nella pratica, determinano la tenuta dell'operazione.

Il fenomeno: collaborazioni professionali transatlantiche

Gli studi legali statunitensi che trattano materie di rilievo internazionale — immigrazione, contenzioso federale, successioni transfrontaliere, recupero crediti — hanno un interesse strutturale a disporre di collaboratori che padroneggiano la lingua e il contesto giuridico del Paese di provenienza dei clienti. Per uno studio americano con clientela italiana, il collaboratore che opera dall'Italia non è una soluzione di ripiego rispetto a un dipendente locale: è la risorsa più adatta al lavoro da svolgere.

Le mansioni tipiche di questa collaborazione sono la predisposizione di bozze documentali, la gestione dei fascicoli e delle scadenze, la traduzione e revisione di documenti, il contatto con il cliente italofono. Si tratta, con poche eccezioni, di attività che non integrano esercizio della professione forense negli Stati Uniti e non richiedono quindi l'abilitazione presso una bar association americana, purché il prodotto del lavoro sia sottoposto alla revisione e all'approvazione dell'avvocato titolare del mandato. È un confine che va presidiato con attenzione: le regole statunitensi sull'unauthorized practice of law non guardano alla qualificazione formale del collaboratore, ma all'esistenza di un controllo professionale effettivo sull'attività svolta.

Dal lato italiano, la questione centrale non è l'abilitazione ma la qualificazione del rapporto. Il contratto americano dichiarerà che il collaboratore è un independent contractor e non un employee; quella dichiarazione, però, non vincola il giudice italiano.

Lavoro autonomo o subordinato: due qualificazioni a confronto

L'independent contractor nel diritto statunitense

Il diritto federale e quello dei singoli Stati distinguono il employee dall'independent contractor sulla base di criteri sostanzialmente convergenti, imperniati sul grado di controllo che il committente esercita sulle modalità di esecuzione della prestazione. Rilevano, fra l'altro, la titolarità degli strumenti di lavoro, la libertà di organizzare tempi e luoghi, la possibilità di servire altri clienti, l'assunzione di un rischio economico, la modalità di determinazione del compenso. La qualificazione produce conseguenze rilevanti in materia di ritenute, contribuzione e tutele: l'independent contractor è retribuito al lordo e provvede autonomamente ai propri obblighi.

L'art. 2094 c.c. e il criterio dell'eterodirezione

L'ordinamento italiano qualifica come prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, chi si obbliga a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il criterio discretivo è l'eterodirezione: l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Al lavoro autonomo si applica invece lo schema del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., in cui il prestatore si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

La giurisprudenza italiana è costante nel ritenere che la qualificazione formale attribuita dalle parti al contratto sia recessiva rispetto alle modalità concrete di svolgimento del rapporto. Un contratto intitolato Independent Contractor Agreement non impedisce l'accertamento della subordinazione se, nei fatti, il collaboratore riceve istruzioni puntuali sull'esecuzione quotidiana, osserva un orario imposto, non dispone di autonomia organizzativa e non assume alcun rischio.

L'etero-organizzazione: l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015

Fra la subordinazione piena e il lavoro autonomo si colloca una terza figura, introdotta dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successivamente ampliata. Nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (di conversione del D.L. 101/2019), la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Le modifiche del 2019 hanno ampliato in modo significativo il perimetro della norma. Il requisito della prestazione «esclusivamente» personale è stato sostituito da quello della prestazione «prevalentemente» personale; ed è stato soppresso l'inciso che circoscriveva l'organizzazione da parte del committente ai «tempi e al luogo di lavoro». La disposizione si applica inoltre espressamente anche quando le modalità di esecuzione sono organizzate mediante piattaforme, anche digitali.

La conseguenza pratica è che, per far scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, non è più necessario dimostrare che il committente imponga orari e sede: è sufficiente che le modalità di esecuzione della prestazione risultino organizzate da lui. Per una collaborazione continuativa e personale con uno studio estero, il rischio di riqualificazione si sposta dunque dal terreno degli ordini quotidiani a quello, assai più insidioso, del workflow: la gestione centralizzata delle scadenze, l'uso obbligatorio di sistemi gestionali del committente, la definizione unilaterale delle procedure operative sono tutti elementi che, valutati nel loro insieme, possono integrare l'etero-organizzazione.

Il paradosso del committente estero

Un committente statunitense difficilmente conosce l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 e tende a replicare all'estero le prassi gestionali che negli Stati Uniti sono perfettamente compatibili con lo status di independent contractor. Proprio quelle prassi — assegnazione dei compiti tramite piattaforma, reportistica periodica, procedure standardizzate — sono le più esposte alla riqualificazione in Italia. Il rischio, in altre parole, non nasce da un intento elusivo, ma dalla trasposizione acritica di un modello organizzativo.

La certificazione del contratto come strumento di tutela

Gli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 disciplinano la procedura di certificazione dei contratti di lavoro, esperibile su istanza congiunta delle parti davanti alle commissioni di certificazione istituite presso gli enti individuati dalla legge. La certificazione ha per oggetto la qualificazione del contratto e produce effetti che permangono, anche verso i terzi, fino all'eventuale accoglimento di un ricorso giurisdizionale.

Per una collaborazione transatlantica destinata a durare nel tempo, la certificazione è lo strumento più efficace di consolidamento della qualificazione autonoma: obbliga le parti a esplicitare l'assetto organizzativo effettivo, consente alla commissione di suggerire correzioni prima che il rapporto si sedimenti, e sposta sul contestatore l'onere di dimostrare che le modalità concrete si siano discostate da quanto certificato. Va segnalato che lo stesso art. 2 del D.Lgs. 81/2015 valorizza il ruolo della certificazione con riferimento alle collaborazioni etero-organizzate.

Partita IVA, regime forfettario e contribuzione

Il collaboratore residente in Italia che presta con continuità servizi a un committente estero esercita, di regola, attività di lavoro autonomo abituale e deve dotarsi di partita IVA. La scelta del regime è dirimente sotto il profilo economico: il regime forfettario, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente modificato, consente l'applicazione di un'imposta sostitutiva a fronte di una determinazione forfettaria del reddito imponibile mediante coefficienti di redditività, entro una soglia di ricavi o compensi che dal 2023 è fissata a 85.000 euro annui.

Sul fronte previdenziale, il professionista privo di cassa di categoria è tenuto all'iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con obbligo contributivo integralmente a proprio carico. È un punto che va negoziato in sede di determinazione del compenso: il corrispettivo lordo pattuito con un committente statunitense, che è abituato a non sostenere oneri sociali per i propri contractor, deve incorporare un onere contributivo che in Italia non è marginale.

Sotto il profilo dell'IVA, le prestazioni di servizi rese a un committente soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea sono di regola escluse da imposizione in Italia per carenza del requisito territoriale, con obbligo di emissione della fattura e di adempimento degli obblighi comunicativi previsti. La verifica dello status del committente e della natura della prestazione va condotta caso per caso.

Residenza fiscale e Convenzione Italia-Stati Uniti

La collaborazione con un committente estero non incide, di per sé, sulla residenza fiscale del collaboratore. L'art. 2 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nel testo riformato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 con effetto dal periodo d'imposta 2024, considera residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta — computando anche le frazioni di giorno — hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile, oppure il domicilio, oppure sono ivi presenti.

La riforma ha innovato su due punti di rilievo. Il domicilio è ora definito in senso personale e non più patrimoniale, come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. È stato inoltre introdotto il criterio autonomo della presenza fisica nel territorio dello Stato. L'iscrizione anagrafica, che in precedenza operava come presunzione assoluta, è stata degradata a presunzione relativa, superabile con prova contraria.

Per il residente italiano vale il principio della tassazione su base mondiale: i compensi percepiti dal committente statunitense concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia. La doppia imposizione è governata dalla Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, entrata in vigore il 16 dicembre 2009 e applicabile in via generale dal 1° gennaio 2010, in sostituzione della precedente convenzione del 1984.

Nella configurazione ordinaria — collaboratore residente in Italia, attività materialmente svolta in Italia, assenza di una base fissa negli Stati Uniti — i compensi sono imponibili nel solo Stato di residenza e non sono soggetti a ritenuta alla fonte statunitense, in quanto redditi di fonte estera rispetto agli Stati Uniti. Al committente americano va comunque rilasciata la certificazione di status di soggetto non statunitense mediante il modulo IRS Form W-8BEN (o W-8BEN-E se la controparte è una società), che consente di evitare l'applicazione di ritenute e la richiesta del modulo W-9. La permanenza fisica negli Stati Uniti per lo svolgimento dell'attività, anche solo per periodi limitati, altera il quadro e va valutata separatamente.

Le clausole contrattuali da negoziare

La tenuta della qualificazione autonoma si gioca in larga parte sul testo del contratto, purché coerente con la prassi effettiva. Le clausole che assumono rilievo decisivo sono le seguenti.

Va segnalato che la scelta di una legge straniera e di un foro statunitense non è risolutiva: le norme italiane in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di tutela previdenziale hanno carattere di applicazione necessaria e operano a prescindere dalla legge scelta dalle parti, quando la prestazione è materialmente eseguita in Italia da un soggetto ivi residente.

Un esempio concreto di annuncio conforme

La struttura contrattuale descritta non è un modello teorico. Alcuni studi legali statunitensi che si rivolgono stabilmente a clientela italiana la adottano in modo esplicito già nella fase di ricerca del collaboratore, esponendo nell'annuncio gli elementi qualificanti del rapporto anziché rinviarli alla trattativa individuale.

Un esempio utile, per chi voglia vedere come questi elementi si traducono in un testo operativo, è la posizione aperta da uno studio legale statunitense che seleziona collaboratori remoti in regime di lavoro autonomo per la propria pratica di diritto dell'immigrazione e contenzioso federale. L'annuncio esplicita la natura non esclusiva dell'incarico, la libertà del collaboratore di organizzare il proprio calendario, l'ancoraggio dell'attività a deliverable e scadenze anziché a un orario, l'impiego di strumentazione propria e il requisito della revisione professionale del prodotto da parte dell'avvocato. Richiede piena padronanza dell'italiano e dell'inglese e non richiede l'abilitazione forense.

Sono esattamente i sette elementi della tabella precedente. Per il professionista italiano che valuti una collaborazione di questo tipo, un annuncio che li dichiara in partenza è un indicatore della serietà dell'impostazione: significa che il committente ha già considerato il problema della qualificazione, e non lo scoprirà a rapporto avviato.

Errori da evitare

Accettare un compenso lordo calcolato su parametri statunitensi. Il committente americano non sostiene oneri sociali per i propri contractor e ragiona su un lordo che coincide quasi con il netto. Il collaboratore italiano deve farvi fronte all'imposta sostitutiva o all'IRPEF e alla contribuzione alla gestione separata. Il differenziale va negoziato in partenza.

Lasciare che la monocommittenza diventi di fatto esclusiva. Una clausola di non esclusività mai esercitata offre una difesa debole. Se il collaboratore dedica tutta la propria capacità produttiva a un solo committente per anni, l'indice di subordinazione emerge dai fatti.

Adottare senza filtro gli strumenti gestionali del committente. L'uso obbligatorio della piattaforma dello studio per l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti è, dopo la riforma del 2019, uno degli indici più pericolosi di etero-organizzazione.

Trascurare la forma della fatturazione e dei flussi finanziari. La regolarità e la tracciabilità dei pagamenti, la coerenza fra fatture e contratto e la corretta gestione del W-8BEN costituiscono, in sede di verifica, la documentazione principale a sostegno della qualificazione autonoma.

Ritenere che la qualificazione americana sia sufficiente. È l'errore di fondo: la definizione di independent contractor risolve la posizione del committente davanti all'IRS, non quella del collaboratore davanti all'INPS e al giudice del lavoro italiano.

In sintesi

La collaborazione da remoto con uno studio legale statunitense è pienamente legittima e, per il professionista bilingue, spesso vantaggiosa. Richiede però di essere impostata su due ordinamenti simultaneamente: quello americano, che governa il rapporto con il committente e gli obblighi di certificazione fiscale, e quello italiano, che governa la qualificazione del rapporto, la contribuzione e l'imposizione sul reddito.

I punti di attenzione sono concentrati: l'autonomia organizzativa effettiva, non solo dichiarata; la pluricommittenza esercitata e non solo consentita; la determinazione del compenso al lordo degli oneri italiani; il presidio della residenza fiscale alla luce dei criteri riformati nel 2024; e, quando il rapporto è destinato a durare, il ricorso alla certificazione del contratto. Ciascuno di questi profili merita una valutazione condotta sul caso concreto, poiché la qualificazione dipende sempre dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto e non dalla veste che le parti gli hanno attribuito.