Area di Pratica

Successioni Internazionali tra Italia e Stati Uniti

Eredità transfrontaliere, testamento internazionale, trust, procedura di probate, quote di legittima e tassazione delle successioni tra l'ordinamento italiano e quello statunitense.

Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti

Le successioni internazionali tra Italia e Stati Uniti rappresentano una delle materie più articolate del diritto privato comparato. Ogni anno migliaia di cittadini italiani lasciano beni negli Stati Uniti — conti bancari, immobili in Florida, partecipazioni in società del Delaware, polizze vita — mentre altrettanti cittadini americani di origine italiana lasciano in Italia case di famiglia, terreni e quote sociali. La diversità tra il sistema civilistico italiano, fondato sulla legittima, e il sistema di common law statunitense, basato sulla freedom of testation e sulla procedura di probate, genera frequenti conflitti di legge che richiedono un'analisi tecnica accurata.

Il quadro normativo delle successioni transfrontaliere

La materia è regolata su tre livelli sovrapposti. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, applicabile alle successioni apertesi dal 17 agosto 2015, individua quale legge regolatrice della successione quella dello Stato di residenza abituale del de cuius al momento della morte, salvo scelta espressa (professio iuris) della legge di cittadinanza. Il Regolamento istituisce inoltre il Certificato Successorio Europeo, strumento utile anche nei rapporti con Stati terzi quali gli USA per le porzioni di successione collocate in territorio UE.

Sul piano delle convenzioni internazionali rilevano la Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte (non in vigore tra Italia e USA, ma significativa come paradigma), la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 sul testamento internazionale (cui l'Italia ha aderito con L. 29 novembre 1990, n. 387) e la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con L. 364/1989.

Sul piano del diritto interno italiano, gli articoli 46-50 della Legge 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplinano la successione per causa di morte, mentre gli articoli 565 e seguenti del codice civile regolano la successione legittima e gli articoli 587 e seguenti la successione testamentaria. La materia tributaria è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell'Imposta di Successione e Donazione), riformato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 e sostituito dal 1° gennaio 2027 dal testo unico approvato con d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123. Negli Stati Uniti, le regole successorie sono prevalentemente di competenza statale (Uniform Probate Code adottato in versione completa o parziale da circa diciotto Stati), mentre l'imposizione fiscale federale è regolata dal Subtitle B dell'Internal Revenue Code (sezioni 2001 e seguenti).

Successione legittima e successione testamentaria

L'ordinamento italiano e quello statunitense si differenziano profondamente nel rapporto tra autonomia testamentaria e protezione dei familiari. Il diritto italiano impone una rigida riserva a favore dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti in difetto di figli) tramite il sistema delle quote di legittima (artt. 536-552 c.c.), inderogabile per il testatore. Il diritto americano, viceversa, riconosce ampia freedom of testation, salvo eccezioni: l'elective share a favore del coniuge superstite (prevista, con regole non uniformi, nella maggior parte degli Stati), le community property laws in nove Stati (California, Texas, Arizona, Nevada, New Mexico, Washington, Idaho, Wisconsin, Louisiana) e le pretermitted heir statutes a tutela dei figli involontariamente esclusi.

Confronto tra i due sistemi

Professio iuris e protezione della legittima

L'art. 22 del Regolamento UE 650/2012 consente al cittadino italiano residente negli USA di scegliere come legge regolatrice della propria successione quella italiana di cittadinanza, con effetto sulla porzione situata nell'UE. Se la successione è regolata dalla legge italiana, per scelta o per residenza abituale in Italia, anche le disposizioni di un testamento redatto all'estero sono soggette all'azione di riduzione quando ledono la quota riservata ai legittimari; per gli immobili in Italia di chi risiedeva negli USA senza scegliere la legge, la legge italiana può tornare ad applicarsi attraverso il rinvio (art. 34 del Regolamento).

Il testamento internazionale

La Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, cui l'Italia ha aderito con la Legge n. 387 del 29 novembre 1990, ha introdotto la figura del testamento internazionale, una forma testamentaria autonoma e uniforme che si aggiunge a quelle nazionali. La sua principale virtù è la riconoscibilità formale negli Stati contraenti indipendentemente dal luogo di formazione, dalla cittadinanza del testatore e dalla collocazione dei beni.

Il testamento internazionale può essere redatto in qualsiasi lingua, anche non di mano del testatore, e va sottoscritto dal testatore alla presenza di due testimoni e di una persona autorizzata (in Italia il notaio e, all'estero, gli agenti diplomatici e consolari italiani dove la legge locale lo consente: art. 3 L. 387/1990; negli USA i soggetti designati dai singoli Stati o dalle autorità consolari). La persona autorizzata redige un certificato secondo il modello previsto dalla Convenzione, il quale costituisce prova prima facie della validità formale. Gli Stati Uniti hanno firmato la Convenzione ma non l'hanno ratificata a livello federale; tuttavia diversi Stati (tra cui California, Illinois, Connecticut, Alaska, Minnesota, Oregon) ne hanno recepito i principi attraverso lo Uniform International Wills Act.

Forme testamentarie a confronto

  • Testamento olografo italiano Disciplinato dall'art. 602 c.c.: deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Forma più diffusa in Italia; negli USA la sua efficacia dipende dalla legge di ciascuno Stato: alcuni ammettono l'olografo (tra cui California, Texas, Virginia, Pennsylvania e Maine), altri richiedono i testimoni, e la Florida non riconosce l'olografo di un non residente nemmeno se è valido nel Paese in cui è stato redatto (Fla. Stat. § 732.502).
  • Testamento pubblico italiano Art. 603 c.c.: ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Massima pubblicità e certezza ma minor riservatezza. Riconosciuto negli USA come foreign will previa autenticazione tramite Apostille.
  • Witnessed will americano Forma standard negli USA: redatto in forma scritta, sottoscritto dal testatore alla presenza di almeno due testimoni che a loro volta sottoscrivono. Spesso accompagnato da self-proving affidavit per evitare la successiva audizione dei testimoni.
  • Testamento internazionale Convenzione di Washington 1973: utile quando il testatore detiene beni in più Stati. In Italia ricevuto dal notaio; idoneo a evitare contestazioni formali transfrontaliere.
  • Pour-over will Strumento tipico americano: testamento che dispone il trasferimento dei beni residui (non già conferiti in trust durante la vita) verso un revocable living trust istituito dal testatore.
  • Testamento segreto Forma italiana ex art. 604 c.c., poco utilizzata; il testatore consegna al notaio un documento sigillato. Difficile riconoscimento operativo negli USA.
  • Codicil Modifica formale a un will preesistente nel sistema americano; deve rispettare le stesse formalità del testamento principale.

Trust di matrice anglosassone e successioni

Il trust rappresenta uno strumento centrale della pianificazione successoria americana ma resta un istituto di matrice anglosassone non originariamente conosciuto dall'ordinamento italiano. La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con L. 364/1989 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, consente il riconoscimento in Italia dei trust istituiti secondo una legge straniera che ammette tale figura, e ha aperto la strada al cosiddetto trust interno.

Tipologie di trust rilevanti per la successione

Trust testamentario

Istituito per testamento, prende effetto al decesso del testatore. In Italia è ammissibile in virtù della Convenzione dell'Aja del 1985, purché compatibile con la legittima. Negli USA è strumento ordinario di pianificazione e si attiva attraverso il probate del will che lo istituisce.

Revocable Living Trust

Trust istituito durante la vita del settlor, il quale ne mantiene il pieno controllo con possibilità di revoca. Obiettivo principale: probate avoidance. Alla morte del settlor il trust diventa irrevocabile e il successor trustee distribuisce i beni ai beneficiari evitando la procedura giudiziaria di probate.

Irrevocable Trust

Trust irrevocabile fin dalla costituzione: i beni escono definitivamente dal patrimonio del settlor con possibili benefici fiscali (riduzione dell'estate tax, protezione patrimoniale). Frequente per pianificazioni di alto patrimonio (ILIT, GRAT, Dynasty Trust).

Trust di scopo / Charitable Trust

Trust destinato a finalità benefiche: charitable remainder trust, charitable lead trust. Beneficio fiscale rilevante negli USA (deduzione ai fini estate tax) e in Italia ai fini dell'imposta di successione, con condizioni più restrittive.

La procedura di Probate negli Stati Uniti

Il probate è la procedura giudiziaria con cui, in ciascuno Stato USA, viene accertata la validità del testamento, nominato l'esecutore o l'amministratore dell'eredità (executor nel testamento, administrator nella successione legittima), pagati i debiti e le imposte e infine distribuiti i beni residui ai beneficiari. La competenza appartiene a tribunali specializzati (Probate Court, Surrogate's Court a New York, Orphans' Court in Maryland e Pennsylvania), generalmente del County di ultima residenza del defunto.

Fasi tipiche del probate

Il probate è una procedura pubblica, costosa e potenzialmente lunga. Per questa ragione la pianificazione successoria americana ricorre frequentemente a strumenti che consentono il probate avoidance: revocable living trust, joint tenancy with right of survivorship, tenancy by the entirety, beneficiary designations su conti correnti (POD, payable-on-death) e su titoli (TOD, transfer-on-death), polizze vita con beneficiario designato, retirement accounts (IRA, 401k) con beneficiary designation. Quando il defunto possiede immobili in più Stati USA, è necessario instaurare un ancillary probate in ciascuno Stato di situs, oltre al primary probate nello Stato di residenza.

Beni in Italia di un de cuius americano

Quando un cittadino statunitense, residente negli USA, decede lasciando beni in Italia (immobili, conti bancari, partecipazioni societarie, opere d'arte), si applica una procedura mista. Per la successione mobiliare e immobiliare in Italia, ai sensi del Regolamento UE 650/2012 (per le successioni apertesi dal 17 agosto 2015), trova applicazione la legge dell'ultima residenza abituale del de cuius — la legge dello Stato USA di residenza — salvo che il defunto abbia effettuato professio iuris a favore della legge di una delle proprie cittadinanze; se le norme di conflitto di quello Stato rinviano alla legge italiana per gli immobili situati in Italia, per questi si applica la legge italiana (art. 34). Per le successioni anteriori valeva l'art. 46 L. 218/1995, che richiamava la legge nazionale del defunto.

Indipendentemente dalla legge sostanziale applicabile, gli eredi del cittadino americano titolare di beni in Italia devono presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (art. 31 D.Lgs. 346/1990), corredata della documentazione del titolo di erede o legatario tradotta in italiano e munita di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. La dichiarazione comporta il pagamento dell'imposta di successione, dell'imposta ipotecaria e catastale (per gli immobili), oltre all'eventuale registrazione del testamento estero presso l'Archivio Notarile.

Documenti necessari per la trascrizione

  • Death Certificate del Vital Records Office, con Apostille e traduzione asseverata
  • Last Will and Testament o Letters Testamentary, con Apostille
  • Sentenza di probate, ove richiesta dallo Stato di apertura
  • Atto notorio o affidavit di notorietà sugli eredi legittimi
  • Codice fiscale italiano degli eredi (richiesto per la presentazione)
  • Visure catastali e ipotecarie aggiornate degli immobili
  • Certificazione bancaria delle disponibilità presso istituti italiani

Beni negli Stati Uniti di un de cuius italiano

Speculare e altrettanto complessa è la situazione del cittadino italiano residente in Italia che decede lasciando beni negli USA: conti bancari, brokerage accounts, immobili, partecipazioni in società americane. Per il diritto italiano ed europeo la successione di tali beni segue le regole sostanziali italiane (in virtù della residenza italiana del de cuius), ma i giudici statunitensi, non vincolati dal Regolamento 650/2012, applicano le proprie regole di conflitto; la fase esecutiva — il trasferimento concreto dei beni — segue le regole procedurali statunitensi e in particolare la procedura di probate dello Stato in cui i beni sono situati.

Negli USA, gli intermediari finanziari (banche, broker-dealer) e i tribunali richiedono procedure formali per il trasferimento dei beni: si deve aprire un ancillary probate nello Stato di situs degli immobili o, in alcuni Stati, una small estate procedure semplificata se il valore dei beni è contenuto. Per i conti finanziari, la presenza di un transfer-on-death registration o di un beneficiary designation può evitare del tutto la procedura giudiziale. Il testamento italiano deve essere tradotto, autenticato (Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961) e generalmente sottoposto a procedura di ancillary probate presso la Probate Court competente (procedura denominata anche foreign will probate o probate of foreign will).

Il ruolo del codice fiscale italiano e dell'EIN americano

Per la successione di beni in Italia da parte di eredi americani, ciascun erede deve dotarsi di codice fiscale italiano (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o tramite consolato). Per la gestione dell'estate americana, l'executor deve ottenere un Employer Identification Number (EIN) presso l'Internal Revenue Service tramite Form SS-4, indispensabile per aprire l'estate account, presentare la Form 1041 (income tax return dell'estate) e l'eventuale Form 706 (estate tax return; Form 706-NA se il defunto non era cittadino né residente negli USA).

Tassazione delle successioni transfrontaliere

La tassazione delle successioni Italia-USA è una delle aree di maggiore tecnicità: i due ordinamenti adottano principi impositivi profondamente diversi e la doppia imposizione è un rischio concreto, mitigato — ma non eliminato — dalla Convenzione tra Italia e Stati Uniti del 30 marzo 1955 contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, ratificata con L. 943/1956 ed entrata in vigore il 26 ottobre 1956. Si tratta di una delle convenzioni successorie più risalenti ancora vigenti: fissa regole comuni sul luogo di situazione dei beni (art. III) e un credito d'imposta concesso dallo Stato di cittadinanza o di domicilio del defunto (art. V).

Principali differenze tra i due sistemi

La riduzione automatica della franchigia federale attesa per il 2026 con la scadenza della sunset clause del Tax Cuts and Jobs Act del 2017 non è avvenuta: la Pub. L. 119-21 del 4 luglio 2025 (§ 70106) ha fissato la basic exclusion amount a 15 milioni di dollari, rivalutati per inflazione per i decessi dal 2027 (IRC § 2010(c)(3); Rev. Proc. 2025-32). A livello statale, dodici Stati e il Distretto di Columbia mantengono una propria estate tax, spesso con franchigie ben inferiori a quella federale, e alcuni Stati applicano una distinta inheritance tax sui beneficiari: soglie e aliquote cambiano spesso e vanno verificate Stato per Stato.

La Convenzione del 1955, pur datata, prevede meccanismi di credito d'imposta per evitare la doppia imposizione: l'Italia riconosce credito per le imposte di successione pagate negli USA su beni ivi situati e, reciprocamente, gli USA riconoscono credito per le imposte italiane pagate su beni in Italia. Per chi non era cittadino statunitense né residente negli USA e lascia beni in territorio americano, il credito unificato è di soli 13.000 dollari, pari a un'esenzione di 60.000 USD (Section 2102(b) IRC), salvo le maggiori protezioni accordate dai trattati: per il defunto cittadino italiano o domiciliato in Italia la Convenzione del 1955 consente un credito unificato proporzionale al rapporto tra i beni di situs americano e il patrimonio mondiale (art. IV della Convenzione; Section 2102(b)(3)(A) IRC).

Accettazione e rinuncia all'eredità

L'accettazione e la rinuncia all'eredità sono profili di rilevanza pratica fondamentale, governati da regole molto diverse nei due ordinamenti. In Italia (artt. 459-527 c.c.), la successione si apre automaticamente al momento del decesso ma l'erede subentra solo per effetto dell'accettazione, espressa o tacita; il termine ordinario per l'accettazione è di dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.). La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione (art. 519 c.c.) e produce effetti retroattivi al momento dell'apertura.

L'accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.) limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati ed è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e per le persone giuridiche e gli enti diversi dalle società. Negli USA, il sistema funziona diversamente: l'erede non risponde dei debiti del defunto oltre il valore dei beni ricevuti, in quanto la procedura di probate provvede alla liquidazione delle passività prima della distribuzione. Esiste tuttavia lo strumento del qualified disclaimer ai sensi della Section 2518 IRC, che entro nove mesi dal decesso consente al beneficiario di rinunciare per finalità anche fiscali, senza essere considerato donante a fini di gift tax.

Conflitti di legge e ordine pubblico italiano

I rapporti successori Italia-USA sono spesso teatro di conflitti tra disposizioni testamentarie validamente adottate negli USA secondo la freedom of testation americana e le quote di legittima italiane. Quando il de cuius residente all'estero possiede beni in Italia e ha disposto del proprio patrimonio in modo lesivo della legittima, gli eredi legittimari possono esercitare l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.), nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), se alla successione o a quei beni si applica la legge italiana: per scelta del defunto oppure, per gli immobili situati in Italia, per effetto del rinvio operato dalle norme di conflitto dello Stato USA di residenza (art. 34 Reg. 650/2012). Se invece si applica una legge straniera che non conosce la legittima, il Regolamento consente di disapplicarla solo quando il risultato è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (art. 35).

Particolare attenzione meritano le clausole testamentarie americane di in terrorem (no-contest clauses), che prevedono la decadenza dall'eredità per il beneficiario che impugni il testamento: tali clausole, valide negli USA con limiti, possono essere considerate inefficaci in Italia se utilizzate per limitare l'azione di riduzione spettante ai legittimari, perché il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 c.c.).

Pianificazione successoria transatlantica

Una pianificazione successoria efficace per i patrimoni italo-americani deve considerare l'integrazione di strumenti di entrambi gli ordinamenti. Le scelte tipiche includono la designazione di residenza abituale ai fini del Regolamento UE 650/2012, l'eventuale professio iuris a favore della legge italiana, l'adozione di un testamento internazionale, l'eventuale costituzione di trust (tenendo conto della disciplina italiana sull'imposta di successione e sull'imposta sui redditi dei trust ex art. 73 TUIR, dal 2027 art. 82 del nuovo testo unico approvato con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), la pianificazione del situs dei beni ai fini fiscali e la designazione di esecutori e trustee idonei a operare in entrambe le giurisdizioni.

Nella pratica, è sempre opportuno coordinare il last will and testament americano con un eventuale testamento italiano (oppure utilizzare un solo testamento internazionale ai sensi della Convenzione di Washington 1973), evitando contraddizioni che potrebbero portare a inefficacia di disposizioni o a contenzioso tra eredi. La tenuta separata di documenti per i beni italiani e per i beni americani — pratica un tempo diffusa — è oggi sempre più sconsigliata in favore di una pianificazione unitaria.

Casi tipici nella prassi italo-americana

  • Italoamericano con casa di famiglia in Italia Cittadino USA, discendente di italiani, eredita una casa in Italia da uno zio. Necessità di codice fiscale, dichiarazione di successione, eventuale rivendicazione di cittadinanza italiana iure sanguinis, gestione fiscale italiana e americana.
  • Imprenditore italiano con asset in Florida Residente fiscale italiano con condominio a Miami e brokerage account a New York. Esposizione all'estate tax federale (con franchigia ridotta a 60.000 USD per non residenti, salvo applicazione del trattato 1955) e alla Florida Department of Revenue per profili reddituali.
  • Coppia mista Italia-USA Cittadino italiano sposato con cittadina americana residenti negli USA: pianificazione del marital deduction (federalmente illimitato solo se beneficiario US citizen, altrimenti necessità di Qualified Domestic Trust - QDOT).
  • Pensionato in Italia con conto IRA Cittadino italiano residente in Italia con Individual Retirement Account negli USA: tassazione concorrente, applicazione del trattato sulle imposte sui redditi 1999 e tematiche di withholding sulla distribuzione post-mortem.
  • Discendente erede di trust americano Cittadino italiano beneficiario di un trust istituito da un nonno americano: tassazione delle distribuzioni in Italia (art. 44 TUIR), monitoraggio fiscale (quadro RW), applicazione della Convenzione 1955 sulle distribuzioni con elemento successorio.
  • Eredi americani di partecipazioni societarie italiane Trasferimento mortis causa di quote di S.r.l. o S.p.a. italiane a eredi residenti negli USA: applicazione dell'imposta di successione italiana, eventuali clausole statutarie di gradimento, dichiarazione FBAR e Form 8938 negli USA. In situazioni di questo tipo è opportuno farsi assistere da un avvocato negli Stati Uniti con competenze in diritto successorio comparato.

Fonti

Regolamento (UE) n. 650/2012, artt. 20-22, 34, 35 e 83 (EUR-Lex); L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46; L. 29 novembre 1990, n. 387, art. 3, e annesso, art. 3; L. 19 luglio 1956, n. 943 (ratifica della Convenzione Italia–USA del 30 marzo 1955, testo in UNTS vol. 257, n. 3655, artt. III-V); codice civile, artt. 471-473, 480, 519, 537, 540, 542, 544, 549 e 2946; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 31 e 37, testo vigente al 27 settembre 2026, e d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, art. 9; L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3, e d.l. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26; d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, art. 205 (Normattiva); 26 U.S.C. § 2010(c)(3), come modificato dalla Pub. L. 119-21, § 70106 (Cornell LII); Rev. Proc. 2025-32; IRS, Instructions for Form 706-NA; Florida Statutes § 732.502 (leg.state.fl.us).