Il diritto tributario internazionale tra Italia e Stati Uniti d'America è una delle materie più tecniche e insidiose dell'ordinamento fiscale comparato. Gli Stati Uniti rappresentano, insieme all'Eritrea, l'unica giurisdizione al mondo che assoggetta a imposizione i propri cittadini sui redditi ovunque prodotti, indipendentemente dalla residenza effettiva: la cosiddetta citizenship-based taxation. Questo principio, sommato alla tassazione mondiale italiana sui residenti e alla rete di obblighi dichiarativi imposti da FATCA e FBAR, genera un sistema di doppia imposizione potenziale che richiede una pianificazione fiscale rigorosa e una conoscenza approfondita di entrambi gli ordinamenti.
Il quadro normativo Italia-USA
I rapporti tributari tra Italia e Stati Uniti sono retti da un articolato sistema di fonti, in cui si combinano norme di diritto interno, trattati bilaterali e accordi intergovernativi. Lo strumento cardine è la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Washington il 25 agosto 1999, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 20 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2009, accompagnata dal Protocollo di pari data che ne integra alcune disposizioni operative.
Sul piano del diritto interno italiano la materia è disciplinata anzitutto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, integrato dal D.Lgs. 471/1997 in materia di sanzioni, dal D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale e dalle numerose disposizioni speciali in tema di regimi agevolati. Negli Stati Uniti la disciplina di riferimento è l'Internal Revenue Code (Title 26 USC), affiancato dalle Treasury Regulations e dalla copiosa giurisprudenza della Tax Court e dei circuiti federali.
A queste fonti si aggiunge il Totalization Agreement sulla sicurezza sociale del 23 maggio 1973, integrato dall'Accordo amministrativo, che evita la doppia contribuzione previdenziale a carico di lavoratori distaccati e disciplina i criteri di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche.
Gerarchia delle fonti
In presenza di un trattato contro le doppie imposizioni, le disposizioni convenzionali prevalgono sulla normativa interna ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana e del principio treaty override negli Stati Uniti, salvo che il diritto interno preveda un trattamento più favorevole al contribuente. La Convenzione Italia-USA va sempre letta congiuntamente al Protocollo, che contiene precisazioni interpretative essenziali.
La residenza fiscale: il presupposto critico
La determinazione della residenza fiscale è il presupposto primo di ogni pianificazione tributaria internazionale, perché individua lo Stato titolare della pretesa impositiva mondiale. I criteri adottati dai due ordinamenti sono profondamente diversi.
Residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 TUIR
L'ordinamento italiano, dopo la riforma operata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, considera fiscalmente residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (oltre 183 giorni, frazioni di giorno incluse), alternativamente: hanno la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato; hanno il domicilio inteso come luogo nel quale si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari; sono presenti fisicamente nel territorio; oppure sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Opera inoltre la presunzione di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata individuati con D.M. (art. 2, comma 2-bis TUIR).
Residenza fiscale ai sensi dell'IRC § 7701(b)
Negli Stati Uniti la residenza fiscale degli individui non cittadini si determina secondo due test alternativi. Il Green Card Test, che considera resident alien chi sia titolare di permesso di soggiorno permanente (Form I-551) in qualunque momento dell'anno solare. Il Substantial Presence Test, che richiede la presenza fisica negli Stati Uniti per almeno 31 giorni nell'anno corrente e per almeno 183 giorni computati su base triennale con la formula ponderata: giorni anno corrente + 1/3 dei giorni dell'anno precedente + 1/6 dei giorni del secondo anno precedente. Esistono eccezioni rilevanti (closer connection exception, treaty tie-breaker, exempt individuals).
Comparazione dei criteri
| Criterio | Italia (art. 2 TUIR) | Stati Uniti (IRC § 7701) |
|---|---|---|
| Soglia temporale | 183 giorni nell'anno solare | 31 giorni anno corrente + 183 weighted |
| Cittadinanza | Irrilevante (salvo presunzione paradisi) | Cittadini sempre tassati nel mondo |
| Status di residente permanente | Iscrizione anagrafica | Green Card |
| Domicilio | Centro relazioni personali e familiari | Closer connection exception |
| Presunzioni | Trasferimento in paradisi fiscali | Substantial presence ponderato |
| Tie-breaker convenzionale | Art. 4 par. 2 Conv. Italia-USA | Art. 4 par. 2 Conv. Italia-USA |
In caso di doppia residenza, l'art. 4, par. 2, della Convenzione Italia-USA detta una sequenza gerarchica di tie-breaker rules: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, cittadinanza e infine procedura amichevole tra le autorità competenti. La giurisprudenza italiana e statunitense convergono sull'importanza del centro degli interessi vitali quale criterio sostanziale, valutato sulla base di indici personali, familiari, economici e sociali.
Tassazione mondiale e citizenship-based taxation
L'Italia adotta il principio di tassazione del reddito mondiale dei propri residenti (worldwide taxation) e di tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato per i non residenti. Gli Stati Uniti applicano lo stesso criterio, ma vi aggiungono un elemento peculiare: i cittadini statunitensi e i titolari di green card sono tassati sul reddito mondiale ovunque essi risiedano. Si tratta della citizenship-based taxation, sistema condiviso al mondo solo con l'Eritrea.
Il cittadino statunitense residente in Italia è dunque chiamato a presentare ogni anno la dichiarazione fiscale italiana (Modello Redditi PF) sul reddito mondiale e, parallelamente, il Form 1040 federale all'IRS sullo stesso reddito mondiale. La doppia imposizione viene neutralizzata, in linea di principio, attraverso la Convenzione Italia-USA e i meccanismi del foreign tax credit.
- Reddito da lavoro dipendente Cittadino USA residente in Italia: tassato in Italia per worldwide income e tenuto al Form 1040 USA. Il foreign earned income exclusion (IRC § 911) consente l'esclusione fino a $126.500 (2024) se ricorrono i requisiti.
- Reddito da lavoro autonomo Tassazione concorrente con foreign tax credit. Self-employment tax USA può richiedere certificate of coverage del Totalization Agreement.
- Dividendi e interessi Aliquote convenzionali ridotte alla fonte secondo gli artt. 10 e 11 della Convenzione, foreign tax credit nello Stato di residenza.
- Plusvalenze immobiliari Tassazione esclusiva nello Stato di ubicazione dell'immobile (art. 13 Conv.), con eventuale exit tax in caso di trasferimento di residenza.
- Pensioni Regola generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza (art. 18 Conv.), con regime separato per le pensioni pubbliche (art. 19).
- Conti finanziari Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) per i residenti italiani; FBAR e Form 8938 per US persons.
- Immobili esteri IVIE in Italia (art. 19 D.L. 201/2011) e dichiarazione informativa USA per le entità detentrici (Form 5471, 8865).
- Trust e fondazioni Disclosure obbligatoria in entrambi gli ordinamenti (Form 3520/3520-A USA; Quadro RW e tassazione per trasparenza in Italia).
Convenzione Italia-USA: i principi cardine
La Convenzione del 25 agosto 1999 si articola in 28 articoli e replica nella sostanza la struttura del Modello OCSE, con alcune significative deviazioni dovute alla specificità del sistema fiscale statunitense. La sua applicazione concreta richiede sempre la lettura coordinata con il Protocollo e con le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate (in particolare le Circolari sui rimborsi convenzionali) e dell'IRS (Revenue Procedures e PLR).
Articoli rilevanti
| Articolo | Materia | Principio applicativo |
|---|---|---|
| Art. 4 | Residenza | Tie-breaker per doppia residenza |
| Art. 6 | Redditi immobiliari | Tassazione nello Stato di ubicazione |
| Art. 7 | Utili d'impresa | Tassazione nello Stato di residenza, salvo PE |
| Art. 10 | Dividendi | Aliquote convenzionali 5%/15% |
| Art. 11 | Interessi | Aliquota 10% Stato della fonte |
| Art. 12 | Royalties | Aliquote 0%/5%/8% per categoria |
| Art. 13 | Capital gains | Tassazione Stato di residenza, salvo immobili e PE |
| Art. 14 | Lavoro autonomo | Stato di residenza salvo base fissa |
| Art. 15 | Lavoro dipendente | Regola dei 183 giorni |
| Art. 17 | Artisti e sportivi | Tassazione nel luogo di esibizione |
| Art. 18 | Pensioni private | Stato di residenza del beneficiario |
| Art. 19 | Funzioni pubbliche | Stato pagatore (con eccezioni) |
| Art. 20 | Studenti e tirocinanti | Esenzione temporanea |
| Art. 23 | Eliminazione doppia imposizione | Foreign tax credit reciproco |
Aliquote convenzionali su redditi passivi
| Tipologia di reddito | Aliquota convenzionale | Condizioni |
|---|---|---|
| Dividendi qualified (parent-subsidiary) | 5% | Partecipazione ≥ 25% per almeno 12 mesi |
| Dividendi portfolio | 15% | Caso generale |
| Interessi | 10% | Beneficiario effettivo residente |
| Interessi su prestiti governativi | 0% | Beneficiario Stato/ente pubblico |
| Royalties software/copyright | 0%/5% | Distinzione opere letterarie/artistiche |
| Royalties brevetti, marchi, know-how | 5% | Beneficiario effettivo residente |
| Royalties opere cinematografiche | 8% | Cinema, televisione, radio |
Per fruire delle aliquote convenzionali è richiesto al sostituto d'imposta italiano l'apposito modello (Form A o equivalente) corredato dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità estera; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso a posteriori entro 48 mesi (art. 38 D.P.R. 602/1973). Il Protocollo alla Convenzione contiene la limitation on benefits clause (art. 2 Prot.), volta a contrastare il treaty shopping attraverso strutture di puro veicolo.
Foreign tax credit: italiano e americano
Il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione si fonda principalmente sul credito d'imposta per le imposte assolte all'estero. La struttura è simmetrica ma non identica.
Foreign tax credit italiano (art. 165 TUIR)
Il credito spetta entro il limite della quota italiana attribuibile al reddito estero secondo la formula (reddito estero / reddito complessivo) × imposta italiana lorda. Il TUIR introduce il concetto di per country limitation (la determinazione del credito avviene per ciascuno Stato estero) ed esclude dal calcolo le imposte rimborsabili. Il riporto in avanti e all'indietro è ammesso per otto periodi d'imposta (art. 165, comma 6 TUIR), con vincoli specifici per i redditi d'impresa di stabili organizzazioni.
Foreign tax credit USA (IRC § 901 ss.)
Il sistema americano adotta il principio dei baskets (categorie separate di reddito): passive category, general category, GILTI category, foreign branch category, treaty re-sourced. Il calcolo è autonomo per ciascun basket. Sono ammesse al credito solo le imposte sul reddito qualificate (compulsory levy, predominant character income tax). Il riporto è ammesso per un anno indietro e dieci avanti (carryback/carryforward).
Tax pool e riporto
Il tax pool è l'aggregato dei crediti d'imposta non utilizzati per incapienza, riportabili nei limiti previsti. Per il cittadino USA residente in Italia, il foreign tax credit USA assorbe in larga parte l'IRPEF italiana, evitando di norma la doppia imposizione effettiva. Per fenomeni di reverse hybrid o di income recharacterization è opportuno ricorrere alla procedura amichevole (MAP) ex art. 25 Convenzione.
FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
Il Foreign Account Tax Compliance Act, introdotto nel 2010 come parte dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), ha radicalmente trasformato la cooperazione fiscale internazionale. FATCA impone agli intermediari finanziari esteri (FFI) di identificare i conti detenuti da US persons e di trasmetterne i dati all'IRS, sotto pena di una ritenuta sanzionatoria del 30% sui pagamenti di fonte statunitense.
L'attuazione di FATCA in Italia avviene attraverso l'Intergovernmental Agreement Modello 1 firmato a Roma il 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti, ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95. Le banche e gli intermediari finanziari italiani trasmettono i dati identificativi e i saldi dei conti riconducibili a US persons all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta li comunica all'IRS in modalità automatica annuale.
Obblighi delle US persons in Italia
I cittadini statunitensi e i green card holders residenti in Italia sono tenuti a presentare:
- Form 1040 Dichiarazione dei redditi federale annuale, con scadenza al 15 aprile (estensione automatica al 15 giugno per i residenti all'estero, ulteriore estensione al 15 ottobre con Form 4868).
- Form 8938 (Statement of Specified Foreign Financial Assets) Allegato al Form 1040 per asset finanziari esteri sopra le soglie ($200.000 fine anno o $300.000 in qualunque momento per single filers residenti all'estero).
- FinCEN Form 114 (FBAR) Dichiarazione separata al Department of Treasury per conti esteri con saldo aggregato superiore a $10.000.
- Form W-9 / W-8BEN Modulistica di identificazione presso le banche italiane (W-9 per US persons, W-8BEN per non US persons).
- Form 3520 / 3520-A Dichiarazione di trust esteri, donazioni e successioni ricevute da non US persons sopra soglia.
- Form 5471 Dichiarazione informativa per partecipazioni in società estere (controlled foreign corporations).
- Form 8621 Dichiarazione PFIC (Passive Foreign Investment Company) per fondi comuni e ETF non statunitensi.
- Quadro RW del Modello Redditi Per i residenti italiani: monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie estere ai sensi del D.L. 167/1990.
FBAR: il Report of Foreign Bank and Financial Accounts
L'FBAR (FinCEN Form 114) è un obbligo dichiarativo distinto e antecedente a FATCA, derivante dal Bank Secrecy Act (31 USC § 5314). Devono presentarlo le US persons che detengano, anche solo come firmatari, conti bancari, depositi titoli o altri financial accounts esteri il cui saldo aggregato superi $10.000 in qualsiasi momento dell'anno solare. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica al FinCEN entro il 15 aprile (estensione automatica al 15 ottobre).
Le sanzioni per omessa o infedele presentazione sono particolarmente severe: per non-willful violations, fino a $10.000 per violazione (importo aggiornato annualmente per inflazione); per willful violations, la maggiore tra $100.000 e il 50% del saldo del conto al momento della violazione, con possibilità di sanzioni penali fino a 5 anni di reclusione. La giurisprudenza recente della Supreme Court (caso Bittner v. United States, 2023) ha chiarito che le sanzioni non-willful si applicano per ogni Form 114 omesso e non per ogni singolo conto.
Streamlined Filing Compliance Procedures
Per i contribuenti che hanno omesso in buona fede gli obblighi FBAR/FATCA, l'IRS ha istituito le Streamlined Filing Compliance Procedures, suddivise in Streamlined Foreign Offshore Procedures (per US persons residenti all'estero, senza penalità) e Streamlined Domestic Offshore Procedures (per residenti negli USA, con miscellaneous offshore penalty del 5%). Costituiscono lo strumento elettivo di emersione per gli italiani con doppia cittadinanza che scoprano tardivamente di essere US persons.
Regime degli impatriati italiani
Il regime degli impatriati, originariamente disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore per i trasferimenti dal 1° gennaio 2024. Il nuovo regime prevede l'abbattimento del 50% del reddito di lavoro dipendente, autonomo o assimilato, prodotto in Italia, entro il limite di 600.000 euro annui, per cinque periodi d'imposta. La detassazione sale al 60% in presenza di figli minori a carico.
Requisiti del nuovo regime impatriati
- Trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR
- Mantenimento della residenza italiana per almeno quattro anni
- Non residenza fiscale in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento
- Attività lavorativa prestata in via prevalente nel territorio italiano
- Possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- Assenza di precedenti rapporti con il medesimo datore di lavoro estero (con eccezioni per gruppi multinazionali)
Permangono regimi transitori per i soggetti che si erano già avvalsi del regime previgente, con la facoltà di proroga per ulteriori cinque anni in presenza di specifiche condizioni (acquisto immobile, figli minori). Per cittadini italiani iscritti AIRE da almeno tre anni la disciplina previgente, più favorevole, restava applicabile fino a fine 2023.
Regime forfettario per pensionati esteri
L'art. 24-ter TUIR, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede una flat tax del 7% sui redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera per i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in piccoli Comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Il regime ha durata massima di nove periodi d'imposta e richiede l'assenza di residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti.
L'opzione, esercitata in dichiarazione, esonera dagli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW), dall'IVIE e dall'IVAFE. È strumento di rilievo per cittadini americani pensionati che intendano trasferirsi in Italia, fermi restando gli obblighi dichiarativi statunitensi sul reddito mondiale.
Exit tax italiana
L'art. 166 TUIR, da ultimo modificato dal D.Lgs. 142/2018 in attuazione della direttiva ATAD, disciplina l'imposizione delle plusvalenze latenti relative a beni d'impresa per i soggetti che trasferiscono all'estero la residenza fiscale o la sede di direzione effettiva. Il presupposto si applica a società ed enti commerciali e, in fattispecie più circoscritte, a persone fisiche esercenti attività d'impresa.
Caratteristiche del regime
- Tassazione delle plusvalenze maturate al momento del trasferimento (mark-to-market)
- Possibilità di rateizzazione in cinque rate annuali per trasferimenti UE/SEE
- Esenzione per beni che restano collegati a una stabile organizzazione italiana
- Possibilità di neutralità fiscale per operazioni straordinarie comunitarie
Per le persone fisiche non imprenditori non sussiste un'exit tax italiana sui beni privati (azioni, immobili, depositi), salvo specifiche fattispecie di redditi differiti. Diversa è la disciplina americana, che adotta un mark-to-market generale per i covered expatriates.
Expatriation tax statunitense (IRC § 877A)
L'IRC § 877A, introdotto nel 2008 dall'Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act, disciplina la expatriation tax per i cittadini statunitensi che rinuncino alla cittadinanza e per i long-term residents che abbandonino la green card dopo averla detenuta per almeno otto degli ultimi quindici anni. Si applica esclusivamente ai covered expatriates, ossia ai soggetti che soddisfino almeno uno dei tre test: net worth pari o superiore a $2 milioni, average annual net income tax superiore a soglia annualmente aggiornata ($201.000 per il 2024), o mancata certificazione di compliance con i 5 anni precedenti.
Il regime prevede una mark-to-market taxation sulle plusvalenze latenti dell'intero patrimonio del covered expatriate alla data del giorno precedente la rinuncia, con esenzione di base annualmente aggiornata ($866.000 per il 2024). Specifici regimi differenziati si applicano a deferred compensation, specified tax-deferred accounts e interessi in nongrantor trust. La rinuncia formale alla cittadinanza richiede il Form 8854 e il pagamento di una fee consolare. Le implicazioni successive sull'estate tax e gift tax dei beni trasferiti a US persons sono regolate dall'IRC § 2801.
Exit Tax Italiana (art. 166 TUIR)
- Soggetti: imprese e società
- Beni d'impresa
- Plusvalenze maturate
- Rateizzazione UE/SEE
- Esenzione PE residua
- Regime ATAD-compliant
Expatriation Tax USA (§ 877A)
- Persone fisiche covered expatriates
- Intero patrimonio mondiale
- Mark-to-market generale
- Soglia $2M / income test
- Esenzione $866K (2024)
- Form 8854 obbligatorio
Successioni internazionali: profilo fiscale
Sul piano successorio Italia e Stati Uniti hanno stipulato il 30 marzo 1955 una Convenzione contro la doppia imposizione delle successioni, ancora vigente, che ripartisce la potestà impositiva attribuendo la tassazione esclusiva allo Stato di domicilio del de cuius, salvo per gli immobili e le aziende che restano tassati nello Stato di ubicazione. L'art. 26 della Convenzione disciplina l'eliminazione della doppia imposizione mediante credito d'imposta.
Sul piano interno, l'imposta di successione italiana presenta aliquote relativamente contenute (4% coniuge e figli con franchigia di 1 milione di euro pro capite, 6% fratelli e parenti, 8% estranei) rispetto alla federal estate tax statunitense, che applica una progressione fino al 40% sul valore eccedente l'unified credit. Per il 2024 l'esenzione federale è pari a $13,61 milioni per individuo (raddoppiabile per coniugi residenti USA) e dimezzerà a partire dal 2026 con il sunset del Tax Cuts and Jobs Act, salvo proroga legislativa.
Il trattamento dei nonresident aliens è significativamente meno favorevole: l'esenzione federale è limitata a $60.000 per i beni siti negli Stati Uniti (US situs property), comprendendo immobili statunitensi, partecipazioni in società di diritto USA e taluni intangible assets. La pianificazione successoria di cittadini italiani con asset USA richiede strutture dedicate (revocable living trust, Qualified Domestic Trust per coniugi non US persons), tipicamente predisposte da avvocati con expertise tributaria transnazionale.
Trust e fiscalità Italia-USA
Il trust è strumento centrale della pianificazione patrimoniale anglosassone, ma il suo trattamento fiscale italiano è stato oggetto di profonda evoluzione interpretativa. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 ha riorganizzato la materia, distinguendo tra trust trasparenti (con beneficiari individuati e diritto attuale al reddito) e trust opachi (con beneficiari non individuati o discrezionali). I trust trasparenti sono tassati per imputazione in capo ai beneficiari; i trust opachi sono soggetti autonomi d'imposta.
Sul versante statunitense, l'Internal Revenue Code distingue tra grantor trust (in cui il settlor mantiene poteri tali da imputare a sé i redditi) e nongrantor trust (entità autonoma d'imposta), e tra trust domestici (Court Test e Control Test) e foreign trust. La detenzione di interessi in un foreign trust da parte di una US person genera obblighi dichiarativi rilevanti (Form 3520, Form 3520-A) e regimi penalizzanti (throwback rules, accumulated income).
Il rischio fiscale principale per i trust con elementi italiani è la possibile riqualificazione come simulazione o come esterovestizione: la sede di amministrazione effettiva in Italia o l'individuazione di un trust come schermo possono comportare la riqualificazione come soggetto residente o l'imputazione diretta dei redditi al disponente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3735/2015, n. 13626/2018) ha affinato i criteri di valutazione della genuinità del trust ai fini fiscali.
Controlled Foreign Corporations
Entrambi gli ordinamenti dispongono di regole anti-differimento per le società controllate residenti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
CFC italiana (artt. 167-168 TUIR)
L'art. 167 TUIR, riformato dal D.Lgs. 142/2018 in attuazione della direttiva ATAD, prevede l'imputazione per trasparenza al socio italiano dei redditi delle società controllate estere quando ricorrano congiuntamente: tassazione effettiva estera inferiore alla metà di quella virtualmente applicabile in Italia, e prevalenza di passive income (oltre un terzo dei proventi). È prevista una safe harbour probatoria attraverso la dimostrazione dell'attività economica effettiva.
Subpart F e GILTI USA
Le regole Subpart F (IRC § 951 ss.) imputano al US shareholder (10% o più di voto) i redditi passivi della Controlled Foreign Corporation. Il GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income), introdotto dal Tax Cuts and Jobs Act 2017, estende l'imputazione a una porzione consistente dei redditi attivi che eccedano un return ordinario sul capitale investito (Qualified Business Asset Investment), con un'aliquota effettiva ridotta grazie alla deduzione § 250 e al credito limitato per imposte estere (haircut 20%).
Pillar Two e BEPS
Il progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e il successivo Pillar Two hanno introdotto un'imposta minima globale del 15% per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro. L'Italia ha recepito le regole GloBE (Income Inclusion Rule, Undertaxed Profits Rule, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax) con il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore per gli esercizi a partire dal 31 dicembre 2023.
Gli Stati Uniti non hanno adottato formalmente il Pillar Two, ma il GILTI e la Corporate Alternative Minimum Tax (CAMT) introdotta dall'Inflation Reduction Act 2022 perseguono finalità analoghe. La compatibilità tra GILTI e GloBE rules resta oggetto di negoziato internazionale: l'evoluzione regolatoria richiede un monitoraggio costante per i gruppi italiani con presenza statunitense e viceversa.
Implicazioni pratiche
Le multinazionali italiane controllate o che controllano entità statunitensi devono ora coordinare la determinazione dell'imposta minima globale con il sistema GILTI/CAMT americano, presentare GloBE Information Return e adeguare i sistemi di reportistica fiscale. La materia richiede competenze altamente specialistiche in tax accounting comparato.
Procedura amichevole e arbitrato
L'art. 25 della Convenzione Italia-USA disciplina la procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, MAP), strumento di risoluzione delle controversie internazionali tra le autorità competenti dei due Stati. Il contribuente che ritenga che le imposizioni siano contrarie alla Convenzione può attivare la MAP entro tre anni dalla prima notifica della misura impositiva contestata, indipendentemente dai rimedi interni.
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha recepito la direttiva 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali, prevedendo termini certi e fasi arbitrali in caso di mancato accordo tra le autorità. L'Italia ha inoltre sottoscritto la Convenzione Multilaterale BEPS (MLI), che modifica numerose convenzioni bilaterali ma non quella Italia-USA, in quanto gli Stati Uniti non hanno aderito al MLI.