Area di Pratica

Diritto di Famiglia Internazionale

Matrimoni misti, separazioni e divorzi transfrontalieri, sottrazione internazionale di minori e adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja.

Il diritto di famiglia internazionale tra Italia e Stati Uniti è una materia in costante espansione: matrimoni binazionali, coppie con residenze in due Paesi, figli con doppia cittadinanza e adozioni internazionali rappresentano realtà sempre più diffuse. Comprendere come si coordinano i due ordinamenti è essenziale per tutelare diritti e affetti.

Matrimonio e unioni civili tra Italia e USA

Il matrimonio celebrato negli Stati Uniti è di norma riconosciuto in Italia, previa trascrizione presso il competente ufficio di stato civile italiano (consolare per i residenti negli USA, comunale per i residenti in Italia). Il certificato di matrimonio statunitense (marriage certificate) deve essere apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961 e accompagnato da traduzione giurata in italiano.

Per i matrimoni same-sex, la Legge 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) sulle unioni civili ha aperto a un riconoscimento parziale: i matrimoni same-sex stipulati negli Stati Uniti vengono trascritti in Italia come unioni civili, in conseguenza dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Cass. 14878/2017) e dalla giurisprudenza di merito.

Sul versante statunitense, il matrimonio italiano è riconosciuto in tutti i 50 Stati ed è considerato pienamente valido, purché celebrato secondo le forme previste dalla legge italiana. La full faith and credit clause della Costituzione USA garantisce inoltre il riconoscimento incrociato tra i diversi Stati federati.

Convenzioni matrimoniali e regime patrimoniale

Il regime patrimoniale tra coniugi è una delle aree più delicate. In Italia opera il regime di comunione legale dei beni (artt. 177 ss. cc), salvo opzione per la separazione. Negli Stati Uniti, nove Stati (California, Texas, Arizona, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Washington, Wisconsin) seguono il community property regime simile alla comunione, mentre gli altri quaranta seguono il common law property separatista. La scelta della legge applicabile va effettuata con attenzione, anche tramite prenuptial agreements riconoscibili in entrambi i Paesi.

Separazione e divorzio internazionale

In presenza di un elemento di internazionalità — coniugi di diversa cittadinanza, residenza in Stati diversi, beni in più Paesi — è necessario individuare anzitutto la giurisdizione competente e la legge applicabile. Per i coniugi residenti in Italia, anche se uno è cittadino americano, il giudice italiano è di norma competente ai sensi del Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II ter) e delle norme della L. 218/1995.

Negli Stati Uniti, la giurisdizione sul divorzio è materia statale: i requisiti di residenza variano da Stato a Stato (in genere da 6 settimane in Nevada a 12 mesi in altri Stati). La scelta dello Stato in cui radicare la causa può avere effetti significativi sulla disciplina applicabile a mantenimento, alimony, equitable distribution e affidamento dei minori.

Riconoscimento delle sentenze di divorzio

Una sentenza di divorzio statunitense può essere riconosciuta in Italia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della L. 218/1995, mediante trascrizione nei registri di stato civile italiani con il procedimento previsto dal D.P.R. 396/2000. Non è di norma necessario un autonomo procedimento di delibazione, salvo contestazioni. Viceversa, il divorzio italiano è generalmente riconoscibile negli Stati Uniti sotto il principio della comity of nations.

Attenzione alle sentenze contumaciali

Le sentenze di divorzio pronunciate in contumacia di una delle parti possono incontrare ostacoli al riconoscimento. È fondamentale che la notifica all'estero sia stata effettuata nel rispetto della Convenzione dell'Aja del 1965 sulla notificazione di atti giudiziari, pena il rifiuto del riconoscimento per violazione dell'ordine pubblico processuale.

Affidamento dei minori e responsabilità genitoriale

Le questioni relative ai minori — affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento — sono disciplinate, sul piano internazionale, da diverse Convenzioni: la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori (ratificata dall'Italia nel 2015) e la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori (cui aderiscono entrambi i Paesi).

Le sentenze americane in materia di custody possono essere riconosciute in Italia, ma il giudice italiano mantiene un controllo sostanziale finalizzato alla tutela del superiore interesse del minore (best interests of the child). Sul piano statunitense, il Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA) regola la competenza in materia di affidamento e il riconoscimento di provvedimenti di altri Stati, anche stranieri.

La sottrazione internazionale di minori

La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è lo strumento principale per fronteggiare i casi in cui un genitore trasferisca un minore in un altro Paese senza il consenso dell'altro genitore o in violazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Italia e Stati Uniti sono entrambi Stati contraenti della Convenzione.

Procedura di rientro

Il genitore lasciato (left-behind parent) può presentare istanza all'Autorità Centrale del proprio Paese (in Italia, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia) chiedendo il rientro immediato del minore. La Convenzione richiede che la decisione sul rientro sia adottata entro sei settimane dall'istanza, anche se nella prassi i tempi sono spesso superiori.

  • Trasferimento illecito Si configura quando il minore viene portato in un altro Stato in violazione di un diritto di custodia (anche di fatto) attribuito dall'ordinamento dello Stato di residenza abituale.
  • Residenza abituale Concetto centrale della Convenzione, è oggetto di abbondante giurisprudenza. La SCOTUS in Monasky v. Taglieri (2020) ha precisato che si tratta di una valutazione fattuale globale, senza un criterio rigido.
  • Eccezioni al rientro Art. 13: il rientro può essere rifiutato se il genitore richiedente non esercitava effettivamente la custodia, se aveva consentito al trasferimento, se vi è grave rischio per il minore, o se il minore (di età e maturità adeguata) si oppone al rientro.
  • Termine annuale Decorso un anno dalla sottrazione, il rientro può essere rifiutato se il minore si è integrato nel nuovo ambiente (art. 12).

Adozioni internazionali Italia-USA

Le adozioni internazionali tra Italia e Stati Uniti sono regolate dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dall'Italia con L. 476/1998 e dagli Stati Uniti nel 2008. Sul piano interno, in Italia opera la L. 184/1983 come riformata dalla L. 149/2001.

Adozione di minore statunitense da parte di coppie italiane

La coppia italiana che intende adottare un minore residente negli Stati Uniti deve seguire un percorso strutturato:

  1. Dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni e ottenimento del decreto di idoneità all'adozione internazionale
  2. Conferimento dell'incarico a un Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  3. Abbinamento con un minore americano tramite l'Ente
  4. Procedura di adozione presso la Corte statunitense competente
  5. Autorizzazione all'ingresso del minore in Italia da parte della CAI
  6. Trascrizione del provvedimento di adozione nei registri italiani di stato civile

Adozione di minore italiano da parte di coppie statunitensi

I requisiti per l'adozione di un minore italiano da parte di residenti negli Stati Uniti sono particolarmente stringenti. La normativa italiana privilegia in via assoluta l'adozione nazionale; l'adozione internazionale è ammessa solo qualora il minore italiano non possa trovare collocamento sul territorio nazionale. La procedura passa attraverso la CAI e l'autorità centrale americana (USCIS).

Negli Stati Uniti, il minore adottato deve ottenere il visto IH-3 o IH-4 (per Paesi Aja Convention, qual è l'Italia) per ingresso permanente. La cittadinanza statunitense viene poi acquisita automaticamente dal minore in base al Child Citizenship Act del 2000.

Mantenimento del coniuge e dei figli (alimony e child support)

L'esecuzione di obblighi alimentari transfrontalieri tra Italia e Stati Uniti si avvale della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'obbligazione alimentare e dei rispettivi accordi bilaterali in materia di reciprocità. L'Italia aderisce alla Convenzione tramite il Regolamento UE 4/2009.

Il child support americano e l'assegno di mantenimento italiano hanno funzioni analoghe ma quantificazioni differenti. Negli USA, ogni Stato ha proprie child support guidelines con calcoli percentuali sul reddito del genitore non collocatario. In Italia, la determinazione è giudiziale e tiene conto del tenore di vita pregresso, dei redditi delle parti e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Cittadinanza dei figli di coppie binazionali

I figli nati da coppie binazionali italo-americane acquistano normalmente entrambe le cittadinanze: quella italiana per ius sanguinis ai sensi della L. 91/1992 e quella statunitense per ius soli se nati sul territorio USA, oppure per trasmissione genitoriale ai sensi del Section 301 dell'Immigration and Nationality Act. La doppia cittadinanza è pienamente ammessa da entrambi gli ordinamenti.

Per la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio nato all'estero da genitore italiano, è necessaria la trascrizione dell'atto di nascita presso il Consolato italiano competente. La pratica può richiedere mesi e l'apostille e traduzione giurata del birth certificate americano. Nelle situazioni più articolate è utile farsi assistere da un avvocato internazionale con esperienza in casi binazionali italo-americani.