Riforma fiscale internazionale

Residenza fiscale Italia-USA dopo la riforma D.Lgs. 209/2023: i nuovi criteri dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 cambia il fulcro della residenza fiscale italiana. Il dialogo con il Substantial Presence Test statunitense e con il tie-breaker convenzionale resta il fattore decisivo per chi vive tra i due Paesi.

La residenza fiscale è il prius logico di qualsiasi pianificazione transatlantica: determina dove il contribuente paga le imposte sul reddito mondiale e quale ordinamento esercita la worldwide taxation. Il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 ha riscritto l'art. 2 TUIR con effetto dal 2024, ridefinendo i criteri italiani. Sul versante statunitense restano in vigore il Green Card Test e il Substantial Presence Test dell'IRC § 7701(b). Le situazioni di doppia residenza si risolvono ricorrendo al tie-breaker dell'art. 4 della Convenzione del 1999.

Il vecchio art. 2 TUIR fino al 31 dicembre 2023

Fino al periodo d'imposta 2023, una persona fisica era considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni), ricorreva uno dei tre criteri alternativi previsti dall'art. 2 co. 2 TUIR nella sua originaria formulazione: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 c.c. (sede principale degli affari e interessi), residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale).

Bastava il ricorrere alternativo di uno solo dei tre criteri per attivare la worldwide taxation italiana. La prassi e la giurisprudenza avevano nel tempo costruito un orientamento che valorizzava il domicilio quale concetto sostanziale (centro degli interessi familiari ed economici), spesso decisivo nei casi controversi.

L'iscrizione anagrafica costituiva, fino al 2023, una presunzione assoluta: il soggetto iscritto all'anagrafe italiana era considerato residente anche se viveva stabilmente all'estero, salvo che si trattasse di iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e si dimostrasse l'effettiva residenza estera. La presunzione assoluta è stata oggetto di critiche dottrinali per l'incompatibilità con la realtà fattuale di molte situazioni transfrontaliere.

La riforma del D.Lgs. 209/2023: i nuovi criteri dal 2024

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuativo della delega per la riforma fiscale) ha riscritto l'art. 2 co. 2 TUIR con efficacia dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024. La nuova norma stabilisce che si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, soddisfano almeno uno dei seguenti criteri alternativi:

  • Residenza ai sensi del codice civile Dimora abituale nel territorio dello Stato, secondo il consolidato criterio dell'art. 43 c.c.
  • Domicilio rivisitato in chiave fiscale Il domicilio è oggi definito autonomamente come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. Si tratta di una nozione propria del TUIR, distinta dalla definizione civilistica e centrata sulle relazioni affettive più che sugli interessi economici.
  • Presenza fisica Criterio del tutto nuovo: la mera presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d'imposta, computando anche frazioni di giorno, attiva la residenza. È il più oggettivo e il più verificabile.
  • Iscrizione anagrafica come presunzione relativa L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta non è più presunzione assoluta ma relativa: il contribuente può provare il contrario.

Il declassamento dell'iscrizione anagrafica da presunzione assoluta a presunzione relativa è il dato più rilevante sul piano pratico: chi non si è mai iscritto all'AIRE pur vivendo all'estero può ora difendersi nel merito, dimostrando l'effettiva localizzazione delle proprie relazioni e della propria presenza fisica.

Domicilio rinnovato e criterio della presenza fisica

Il legislatore della riforma ha consapevolmente spostato l'asse del domicilio dalle relazioni economiche a quelle personali e familiari. La scelta è coerente con la giurisprudenza più recente che già tendeva a privilegiare la dimensione affettiva, ma cristallizza ora una regola che potrà ridurre l'incidenza dei conflitti basati esclusivamente sulla localizzazione del patrimonio.

Il criterio della presenza fisica è una novità che riallinea l'ordinamento italiano alla prassi internazionale, in particolare al Substantial Presence Test statunitense. Per la prima volta in Italia il mero conteggio dei giorni diventa criterio autonomo e sufficiente per attivare la residenza. La computazione include le frazioni di giorno: anche un soggiorno parziale rileva.

Attenzione al monitoraggio dei giorni di presenza

Per chi vive a cavallo tra Italia e Stati Uniti, la pianificazione dal 2024 in poi richiede una documentazione puntuale dei giorni trascorsi in ciascun Paese: boarding pass, biglietti aerei, ricevute di soggiorno, dati di carte di credito e bonifici. La presenza fisica oltre la metà del periodo d'imposta basta, da sola, ad attribuire la residenza italiana, indipendentemente da AIRE, casa o patrimonio.

La residenza fiscale negli USA: Green Card e Substantial Presence Test

Gli Stati Uniti applicano due test alternativi per qualificare una persona fisica come resident alien ai sensi dell'IRC § 7701(b), con conseguente assoggettamento alla worldwide taxation federale al pari del cittadino.

Green Card Test. Il titolare di lawful permanent resident status (la cosiddetta green card) è considerato residente fiscale statunitense fin dal primo giorno di efficacia dello status, anche se trascorre la maggior parte dell'anno fuori dagli USA. Lo status fiscale permane finché la green card non viene formalmente abbandonata (Form I-407) o revocata; le conseguenze del mantenimento o dell'abbandono toccano anche l'Expatriation Tax di cui all'IRC § 877A.

Substantial Presence Test. Si è resident alien per un dato anno se sono soddisfatte entrambe le condizioni:

  • Almeno 31 giorni nell'anno corrente Presenza fisica in territorio USA per almeno trentuno giorni nell'anno di riferimento.
  • 183 giorni ponderati nel triennio Somma ponderata: tutti i giorni dell'anno corrente, più un terzo dei giorni del primo anno precedente, più un sesto dei giorni del secondo anno precedente. Se il totale raggiunge 183 il test è superato.

Restano esclusi dal conteggio i giorni di alcuni soggetti qualificati come exempt individuals: titolari di visti F-1 e J-1 entro i limiti previsti, diplomatici, professionisti dello sport in eventi caritatevoli, persone impossibilitate a partire per gravi ragioni mediche. L'exempt status va dichiarato all'IRS con Form 8843.

La Closer Connection Exception consente, a chi soddisfa il Substantial Presence Test ma resta per meno di 183 giorni nell'anno corrente, di evitare la qualifica di residente dimostrando un tax home in un Paese estero e relazioni più strette con quel Paese. La dichiarazione si effettua con Form 8840. Esistono inoltre regole di first-year election e last-year election per gestire l'anno di arrivo o di partenza.

La doppia residenza fiscale: scenario tipico e soluzione

Lo scenario classico riguarda il cittadino italiano trasferitosi negli USA con green card, mai cancellato dall'anagrafe italiana e con coniuge e figli rimasti in Italia: può essere residente fiscale italiano (per iscrizione anagrafica, presunzione ora relativa, e per domicilio inteso come relazioni familiari) e contemporaneamente residente fiscale statunitense (per la green card). Entrambi gli Stati pretenderebbero l'imposizione sui redditi mondiali.

La soluzione passa dal tie-breaker dell'art. 4 della Convenzione Italia-USA 1999: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, soluzione concordata. Il tie-breaker convenzionale prevale sulla qualificazione interna ma opera, per gli USA, con il limite della saving clause che consente comunque la tassazione del cittadino americano.

AIRE, paradisi fiscali e presunzioni speciali

L'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero non è più sufficiente, da sola, a escludere la residenza fiscale italiana: con la riforma il legislatore ha confermato che il test sostanziale sui criteri di domicilio, residenza civilistica e presenza fisica prevale. L'AIRE rimane uno strumento documentale importante ma va affiancato da una coerenza sostanziale della vita all'estero.

Resta in vigore l'art. 2 co. 2-bis TUIR: i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati con decreto ministeriale, si considerano residenti in Italia salvo prova contraria. Il decreto di riferimento è il D.M. 4 maggio 1999 (e successivi aggiornamenti). Gli Stati Uniti non figurano nell'elenco; la presunzione speciale non opera, dunque, per chi si trasferisce in USA. Resta tuttavia operativo l'onere di dimostrare l'effettivo trasferimento ai sensi dei nuovi criteri ordinari del 2024.

Impatto pratico sulla pianificazione transatlantica

Le conseguenze pratiche della residenza fiscale sono ampie. L'Italia tassa i residenti sul reddito mondiale (IRPEF a scaglioni, IRES per società), con il credito d'imposta previsto dalla Convenzione del 1999 e dall'art. 165 TUIR. I non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia. Gli Stati Uniti assoggettano residenti e cittadini a federal income tax sul reddito mondiale, mentre i nonresident aliens sono tassati solo sui redditi US source.

Chi si trasferisce dagli USA all'Italia

Verificare se si maturerà la residenza italiana nell'anno (i nuovi criteri rendono più agevole la qualifica). Valutare il regime impatriati o quello neo-residenti. Gestire l'eventuale departure da residenza USA con first-year election o dual status return. Verificare obblighi continui per chi conserva cittadinanza o green card americana.

Chi si trasferisce dall'Italia agli USA

Iscrizione all'AIRE tempestiva (non risolutiva ma utile). Verifica dei criteri di domicilio (relazioni familiari, abitazione, conti) e presenza fisica. Pianificazione del residency starting date USA. Adempimenti FBAR e Form 8938 dal momento in cui si diventa US person. Eventuali profili di exit tax italiana per chi esercita attività d'impresa.

Per le società, l'art. 73 TUIR è stato anch'esso aggiornato dal D.Lgs. 209/2023: si considera residente in Italia la società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva (luogo di assunzione delle decisioni strategiche d'impresa) o la gestione ordinaria in via principale. La sostituzione del criterio dell'"oggetto principale" con la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria riavvicina la disciplina italiana alle nozioni OCSE.

Domande frequenti

Da quando si applicano i nuovi criteri di residenza fiscale italiana?

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024. Per gli anni anteriori vale il vecchio art. 2 TUIR con i tre criteri alternativi originari e la presunzione assoluta dell'iscrizione anagrafica.

L'iscrizione AIRE basta a evitare la residenza fiscale italiana?

No. L'AIRE è necessaria ma non sufficiente. Dal 2024 l'iscrizione all'anagrafe italiana costituisce presunzione relativa di residenza, ma il fisco può comunque contestare la residenza in base agli altri criteri sostanziali (domicilio, residenza civilistica, presenza fisica).

Sono cittadino USA con green card: posso evitare la residenza fiscale USA risiedendo in Italia?

No. La green card, finché non è formalmente abbandonata (Form I-407) o revocata, attiva il Green Card Test e mantiene lo status di resident alien americano. La Convenzione può spostare la residenza convenzionale sull'Italia, ma per il cittadino USA la saving clause preserva la tassazione mondiale americana.

Come si calcola il Substantial Presence Test?

Sommando tutti i giorni di presenza fisica negli USA nell'anno corrente, più un terzo di quelli dell'anno precedente, più un sesto di quelli del secondo anno precedente. Se il totale raggiunge 183 e nell'anno corrente si sono superati 31 giorni, il test è soddisfatto, salvo eccezioni come la Closer Connection Exception.

Cosa significa "presenza fisica" come nuovo criterio di residenza italiana?

Significa che la mera permanenza fisica in territorio italiano per più di metà del periodo d'imposta è sufficiente, di per sé, ad attribuire la residenza fiscale, anche in assenza di iscrizione anagrafica o di un domicilio formale. Si computano anche le frazioni di giorno.

Cosa succede in caso di doppia residenza Italia-USA?

Si applicano in cascata le tie-breaker rules dell'art. 4 della Convenzione del 1999: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità, accordo amichevole. Il risultato attribuisce la residenza convenzionale a uno solo dei due Stati, con il caveat della saving clause per i cittadini USA.

Vivere in due Paesi può comportare obblighi anche se non si è residenti fiscali?

Sì. Anche da non residente, si può essere tassati nello Stato della fonte sui redditi ivi prodotti, e in caso di cittadinanza USA si rimane comunque US person con obblighi dichiarativi (1040, FBAR e Form 8938) e potenziali esposizioni FATCA presso le banche estere.

Riferimenti normativi essenziali

  • Art. 2 TUIR (nuova formulazione dal 1° gennaio 2024)
  • Art. 73 TUIR (residenza fiscale delle società, riformato)
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209
  • Art. 43 c.c. (domicilio e residenza civilistici)
  • D.M. 4 maggio 1999 (Stati a fiscalità privilegiata)
  • Internal Revenue Code, § 7701(b) (Green Card e Substantial Presence Test)
  • IRS Form 8843 (exempt individuals), Form 8840 (Closer Connection Exception)
  • Convenzione Italia-USA 25 agosto 1999, art. 4 (tie-breaker)

Continua a esplorare il diritto tributario internazionale

La residenza fiscale incide su FATCA, FBAR, regime degli impatriati, PFIC ed exit tax. La sezione tributaria offre l'inquadramento completo della fiscalità Italia-USA.

Vai alla sezione Diritto Tributario Internazionale