Verificato il 27 settembre 2026 ยท Fonti
Molte coppie italiane o miste si sposano negli Stati Uniti, davanti all'autorità locale, e anni dopo vogliono separarsi o divorziare in Italia: perché uno dei due è rientrato, perché entrambi sono cittadini italiani o perché in Italia ci sono beni e figli. La risposta passa da tre domande: il giudice italiano è competente, quale legge applicherà, e il matrimonio risulta dai registri italiani. Se il divorzio è già stato pronunciato negli Stati Uniti, la strada è un'altra: il riconoscimento del divorzio americano in Italia.
Prima domanda: il matrimonio è trascritto in Italia?
Il matrimonio del cittadino italiano all'estero può essere celebrato davanti al console o davanti all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in questo secondo caso gli interessati consegnano una copia dell'atto all'autorità consolare, che la trasmette al comune italiano competente per la trascrizione (d.P.R. 396/2000, artt. 16 e 17). La trascrizione può essere domandata da chiunque vi abbia interesse (art. 12, comma 11).
La trascrizione conta anche per il divorzio: le sentenze di separazione e di divorzio, comprese le sentenze straniere di divorzio, e gli accordi conclusi con negoziazione assistita o davanti all'ufficiale dello stato civile si annotano sull'atto di matrimonio (art. 69). Anche la strada senza tribunale passa dai registri: l'avvocato deve trasmettere entro dieci giorni l'accordo di negoziazione assistita all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (d.l. 132/2014, art. 6, comma 3). Se il matrimonio celebrato negli Stati Uniti non è mai stato trascritto, conviene farlo prima di avviare la separazione: la procedura è spiegata nella guida sulla trascrizione del matrimonio americano.
Quando può decidere il giudice italiano
Dal 1° agosto 2022 la competenza in materia di divorzio e separazione è regolata dal Regolamento (UE) 2019/1111. Il giudice italiano è competente, tra l'altro, se in Italia si trova la residenza abituale dei coniugi, l'ultima residenza abituale se uno dei due vi abita ancora, la residenza abituale del convenuto, oppure la residenza abituale di chi agisce da almeno un anno (sei mesi se è cittadino italiano); è competente anche quando entrambi i coniugi sono cittadini italiani, ovunque vivano (art. 3).
Se nessun giudice di uno Stato membro è competente secondo il Regolamento, la competenza è determinata dalla legge nazionale (art. 6). Per l'Italia la legge di diritto internazionale privato prevede che la giurisdizione italiana sussista anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia (legge 218/1995, art. 32). Il Regolamento pone però un limite: il coniuge che risiede abitualmente in uno Stato membro o ne ha la cittadinanza può essere convenuto davanti ai giudici di un altro Stato membro solo sulla base del Regolamento stesso (art. 6, par. 2).
Un esempio
Un'italiana e un americano, sposati a New York, vivono entrambi negli Stati Uniti. Nessun giudice europeo è competente in base alla residenza, e non sono entrambi italiani: si applica la regola residuale, e il giudice italiano ha giurisdizione perché uno dei coniugi è cittadino italiano. Se entrambi fossero italiani, la competenza italiana deriverebbe direttamente dal Regolamento.
Quale legge applica il giudice italiano
Il giudice italiano non applica sempre la legge italiana. L'Italia partecipa al Regolamento (UE) n. 1259/2010 («Roma III»), che si applica ai procedimenti avviati dal 21 giugno 2012 e designa la legge anche quando è quella di uno Stato che non partecipa al Regolamento (art. 4).
- Scelta dei coniugi I coniugi possono scegliere di comune accordo la legge dello Stato della loro residenza abituale, dell'ultima residenza abituale se uno dei due vi abita ancora, della cittadinanza di uno dei due, oppure la legge del giudice adito (art. 5).
- In mancanza di scelta Si applica la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi quando il giudice è adito; altrimenti dell'ultima residenza abituale, se non è cessata da più di un anno e uno dei due vi risiede ancora; altrimenti della cittadinanza comune; altrimenti la legge del giudice (art. 8).
- Stati con più ordinamenti Per gli Stati Uniti il richiamo va alla legge del singolo Stato americano: il riferimento alla legge e alla residenza abituale si intende fatto all'unità territoriale pertinente (art. 14).
- Limiti Si applica la legge del giudice se la legge designata non prevede il divorzio o non dà a uno dei coniugi, per ragioni di sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione (art. 10); una norma straniera può essere esclusa solo se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico (art. 12).
Ne segue che una coppia che vive ancora negli Stati Uniti e si rivolge al giudice italiano senza aver scelto la legge potrà vedersi applicare la legge dello Stato americano di residenza, con i suoi presupposti per il divorzio.
Se si applica la legge italiana: separazione, divorzio e alternative
Con la legge italiana il divorzio segue, di regola, la separazione. La domanda di divorzio si può proporre quando la separazione è durata ininterrottamente almeno dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale, oppure sei mesi nella separazione consensuale; lo stesso vale, con decorrenza dalla data dell'accordo, per le separazioni concluse con negoziazione assistita o davanti all'ufficiale dello stato civile (legge 898/1970, art. 3).
Separazione e divorzio si possono chiedere nello stesso atto introduttivo: la domanda di divorzio diventa procedibile quando è decorso il termine di legge e la sentenza di separazione è passata in giudicato (c.p.c., art. 473-bis.49).
Negoziazione assistita
Con almeno un avvocato per parte, i coniugi possono concludere con un accordo la separazione o, trascorsi i termini, il divorzio. Senza figli minori o non autosufficienti, il procuratore della Repubblica rilascia il nullaosta se non ravvisa irregolarità; se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo va trasmesso entro dieci giorni e il procuratore lo autorizza solo se risponde all'interesse dei figli (d.l. 132/2014, art. 6).
Davanti al sindaco
Nel comune di residenza di uno dei due o in quello in cui l'atto di matrimonio è iscritto o trascritto, i coniugi possono dichiarare personalmente al sindaco, come ufficiale dello stato civile, la separazione o, trascorsi i termini, il divorzio, e confermare l'accordo non prima di trenta giorni. La via è esclusa se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (d.l. 132/2014, art. 12).
C'è poi un caso che riguarda da vicino le coppie miste: la legge italiana consente di chiedere direttamente il divorzio quando l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio (legge 898/1970, art. 3, n. 2, lett. e).
Beni, mantenimento e riconoscimento negli Stati Uniti
Il divorzio chiude il vincolo, ma i rapporti economici hanno regole proprie. Per i coniugi che si sono sposati, o hanno scelto la legge applicabile al regime patrimoniale, dopo il 29 gennaio 2019, la legge del regime patrimoniale è quella scelta dai coniugi tra le leggi ammesse o, in mancanza, la legge della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio e, in subordine, quella della cittadinanza comune (Regolamento (UE) 2016/1103, artt. 22, 26 e 69). Per chi si è sposato prima e non ha scelto la legge dopo quella data restano le regole della legge 218/1995, che rinvia alla legge dei rapporti personali tra i coniugi e ammette una scelta scritta (art. 30). Il recupero del mantenimento dei figli tra Italia e Stati Uniti passa per la Convenzione dell'Aja del 2007, spiegata nella guida sul mantenimento dei figli tra Italia e USA.
Una sentenza italiana di divorzio non ha effetto automatico negli Stati Uniti: non esiste un trattato tra i due Paesi sul riconoscimento delle sentenze, e ogni Stato americano applica le proprie regole. Se uno dei coniugi ha beni o interessi negli Stati Uniti, conviene valutare fin dall'inizio dove la decisione dovrà produrre effetti.
Domande frequenti
Due italiani sposati a Las Vegas che vivono in Italia possono divorziare in Italia?
Sì: il giudice italiano è competente e, se non hanno scelto un'altra legge, si applica la legge italiana della loro residenza abituale. Se il matrimonio non è stato trascritto, conviene trascriverlo prima.
Serve sempre la separazione prima del divorzio?
Se si applica la legge italiana, di regola sì, salvo i casi di divorzio diretto previsti dall'art. 3 della legge 898/1970, come quello del coniuge straniero che ha già divorziato o si è risposato all'estero. Separazione e divorzio si possono però chiedere nello stesso atto.
Il giudice italiano può applicare la legge di New York?
Sì: se i coniugi l'hanno scelta nei limiti dell'art. 5 del Regolamento Roma III o se, in mancanza di scelta, risiedevano abitualmente a New York quando è stato adito il giudice, si applica la legge di quello Stato.
Il divorzio italiano vale automaticamente negli Stati Uniti?
No: non c'è un trattato tra Italia e Stati Uniti sul riconoscimento delle sentenze, e ogni Stato americano decide secondo le proprie regole.
Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1111, artt. 3, 6 e 100 (applicazione dal 1° agosto 2022)
- Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III), artt. 4, 5, 8, 10, 12, 14 e 18; considerando 6 (Stati partecipanti)
- Regolamento (UE) 2016/1103, artt. 22, 26 e 69
- Legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 30 e 32
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3; codice di procedura civile, art. 473-bis.49
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, artt. 6 e 12
- d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 12, 16, 17 e 69
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