Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
Quando il genitore obbligato vive dall'altra parte dell'oceano, una sentenza di mantenimento rischia di restare sulla carta. Tra Italia e Stati Uniti il problema ha oggi uno strumento dedicato: la Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, che collega le autorità centrali dei due Paesi, garantisce assistenza legale gratuita per il mantenimento dei figli e fissa regole comuni per riconoscere ed eseguire le decisioni.
Una convenzione in vigore tra i due Paesi dal 2017
L'Unione europea ha approvato la Convenzione anche per i suoi Stati membri, con la sola eccezione della Danimarca: per l'Italia è in vigore dal 1° agosto 2014. Gli Stati Uniti l'hanno ratificata il 7 settembre 2016 ed è in vigore per loro dal 1° gennaio 2017: da quella data la Convenzione opera tra Italia e Stati Uniti. Per gli USA si applica ai 50 Stati, al Distretto di Columbia, a Guam, a Porto Rico e alle Isole Vergini americane.
| Obbligazione | Copertura tra Italia e USA |
|---|---|
| Mantenimento dei figli fino a 21 anni | Piena, qualunque sia lo stato civile dei genitori (art. 2, par. 1, lett. a, e par. 4) |
| Mantenimento del coniuge chiesto insieme a quello dei figli | Riconoscimento ed esecuzione della decisione (art. 2, par. 1, lett. b) |
| Mantenimento del coniuge da solo | Solo le regole su riconoscimento ed esecuzione, senza l'intervento delle autorità centrali (art. 2, par. 1, lett. c) |
L'Unione europea ha dichiarato di estendere l'intervento delle autorità centrali anche al mantenimento del coniuge; gli Stati Uniti non hanno fatto una dichiarazione analoga, e un'estensione vale tra due Stati solo nella misura in cui le loro dichiarazioni coincidono (art. 2, par. 3). Nessuno dei due ha limitato la Convenzione ai figli minori di 18 anni.
Chi fa che cosa: le autorità centrali
Chi chiede il mantenimento si rivolge all'autorità centrale dello Stato in cui risiede, che trasmette la domanda all'autorità centrale dello Stato richiesto (art. 9).
Italia
Autorità centrale è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, via Damiano Chiesa 24, Roma. Riceve le domande di chi vive in Italia e quelle provenienti dagli Stati Uniti.
Stati Uniti
Autorità centrale è l'Office of Child Support Enforcement del Department of Health and Human Services, che però non tratta le domande: vanno inviate direttamente al registro centrale per il mantenimento dei figli dello Stato americano interessato, indicato nella guida federale agli uffici statali (Intergovernmental Reference Guide).
Le autorità centrali aiutano a localizzare il debitore, a raccogliere informazioni sui suoi redditi e sui suoi beni, a favorire un accordo per il pagamento spontaneo, a seguire l'esecuzione e a trasferire rapidamente le somme (art. 6). Non possono chiedere compensi per questi servizi, salvo costi eccezionali legati a richieste di misure specifiche (artt. 7 e 8). Per le domande del creditore sul mantenimento dei figli fino a 21 anni lo Stato richiesto deve fornire assistenza legale gratuita (art. 15), e non si può pretendere alcuna cauzione per le spese del procedimento (art. 14, par. 5).
Le domande che si possono presentare
- Riconoscimento ed esecuzione Di una decisione già ottenuta nell'altro Paese, ad esempio una sentenza italiana di separazione o divorzio con l'assegno per i figli (art. 10, par. 1, lett. a).
- Esecuzione nel Paese richiesto Di una decisione emessa o già riconosciuta in quel Paese (art. 10, par. 1, lett. b).
- Nuova decisione Quando una decisione manca o non può essere riconosciuta, anche con l'accertamento della filiazione se necessario (art. 10, par. 1, lett. c e d).
- Modifica Di una decisione emessa nello Stato richiesto o altrove; anche il debitore può chiedere il riconoscimento di una decisione che limita o sospende l'esecuzione di una precedente, o la modifica (art. 10, par. 1, lett. e-f, e par. 2).
La domanda può essere presentata sui moduli raccomandati dalla Conferenza dell'Aja (art. 11, par. 4) e, insieme ai documenti, va tradotta nella lingua ufficiale dello Stato richiesto: in inglese per gli Stati Uniti, in italiano per l'Italia (art. 44, par. 1). Per il riconoscimento servono il testo completo della decisione, un documento che attesti che è esecutiva nello Stato d'origine, la prova della notifica al convenuto rimasto contumace e, se occorre, il conteggio degli arretrati (art. 25). Resta anche la strada della domanda diretta al giudice o all'autorità competente dell'altro Paese, senza passare dalle autorità centrali (art. 37).
Quando una decisione italiana vale negli Stati Uniti
Una decisione è riconosciuta ed eseguita se si fonda su uno dei criteri dell'art. 20: la residenza abituale del convenuto nello Stato d'origine quando è iniziato il giudizio; l'accettazione della giurisdizione, anche difendendosi nel merito senza eccepire subito il difetto di giurisdizione; la residenza abituale del creditore; la residenza del figlio, se il convenuto ha vissuto con lui in quello Stato o vi ha risieduto provvedendo al suo mantenimento; un accordo scritto sul foro, escluso il mantenimento dei figli; la giurisdizione sullo stato delle persone o sulla responsabilità genitoriale, se non fondata solo sulla cittadinanza di una parte.
Gli Stati Uniti hanno fatto una riserva: non riconoscono né eseguono le decisioni fondate sulla residenza del creditore, sull'accordo scritto sul foro o sulla giurisdizione in materia di stato e responsabilità genitoriale (art. 20, par. 1, lett. c, e ed f). Il punto pesa, perché nell'Unione europea il giudice del luogo in cui risiede il creditore è competente a decidere sul mantenimento anche contro un debitore che vive negli Stati Uniti (Regolamento (CE) n. 4/2009, art. 3).
Se la riserva blocca il riconoscimento
Uno Stato che ha fatto la riserva riconosce comunque la decisione se la sua legge, in circostanze simili, avrebbe dato giurisdizione ai propri giudici (art. 20, par. 3). Se il riconoscimento resta impossibile e il debitore risiede abitualmente negli Stati Uniti, le autorità americane devono adottare ogni misura appropriata per ottenere una nuova decisione a favore del creditore (art. 20, par. 4); per un figlio minore di 18 anni, la decisione non riconosciuta vale comunque come prova del suo diritto al mantenimento (art. 20, par. 5).
Il riconoscimento può essere rifiutato solo per i motivi dell'art. 22: contrarietà manifesta all'ordine pubblico, frode processuale, un giudizio o una decisione incompatibili tra le stesse parti, la mancata notizia del giudizio al convenuto contumace, la violazione dei limiti alla modifica dell'art. 18. L'autorità competente dichiara esecutiva o registra la decisione senza sentire le parti, che possono poi impugnare entro 30 giorni dalla notifica, o 60 se chi impugna non risiede in quello Stato (art. 23). Nella direzione opposta, per una decisione americana da eseguire in Italia, l'Unione europea non ha fatto riserve all'art. 20.
Esecuzione e arretrati
L'esecuzione segue la legge dello Stato richiesto, deve essere rapida e, per le domande passate dalle autorità centrali, procede senza altre iniziative del richiedente (art. 32). Gli Stati devono prevedere misure efficaci, che possono comprendere la trattenuta sullo stipendio, il pignoramento dei conti, le trattenute su prestazioni sociali e pensioni, l'iscrizione di vincoli o la vendita forzata di beni, la trattenuta dei rimborsi fiscali, la segnalazione alle centrali rischi e la sospensione di licenze, ad esempio la patente di guida (art. 34). Negli Stati Uniti ogni Stato deve avere in vigore la legge uniforme sul mantenimento interstatale (Uniform Interstate Family Support Act) con le modifiche adottate fino al 30 settembre 2008 (42 U.S.C. § 666(f)).
La durata dell'obbligo segue le regole dello Stato d'origine della decisione e, per gli arretrati, si applica il termine di prescrizione più lungo tra quello dello Stato d'origine e quello dello Stato richiesto (art. 32, par. 4 e 5). Anche gli arretrati maturati prima del 1° gennaio 2017 si possono eseguire, perché il limite per le rate anteriori all'entrata in vigore non vale per il mantenimento dei figli fino a 21 anni (art. 56, par. 3).
Se la causa si fa in Italia
Il giudice italiano è competente sul mantenimento se in Italia risiede abitualmente il convenuto o il creditore, oppure se la domanda è accessoria a una causa di stato o di responsabilità genitoriale di sua competenza, salvo che questa si fondi solo sulla cittadinanza di una parte (Regolamento (CE) n. 4/2009, art. 3). La legge applicabile è indicata dal Protocollo dell'Aja del 2007, in vigore per l'Italia dal 1° agosto 2013, che si applica anche quando rinvia alla legge di uno Stato non aderente come gli Stati Uniti (Regolamento 4/2009, art. 15; Protocollo, art. 2).
La regola generale è la legge della residenza abituale del creditore (Protocollo, art. 3). Per il mantenimento dei figli ci sono correttivi: se con quella legge il figlio non può ottenere il mantenimento si applica la legge del giudice, e se il creditore agisce nello Stato in cui risiede il debitore si applica la legge di quel giudice, salvo tornare alla legge della residenza del creditore se con quella del giudice il mantenimento non è dovuto (art. 4). Una volta ottenuta una decisione nello Stato in cui il creditore risiede, il debitore non può chiederne la modifica in un altro Stato finché il creditore continua a risiedervi, salvo le eccezioni dell'art. 18 della Convenzione.
Domande frequenti
Il padre vive in Florida e non paga: da dove si parte?
Chi vive in Italia presenta la domanda all'autorità centrale italiana presso il Ministero della Giustizia, che la trasmette al registro centrale della Florida. Serve la decisione italiana completa, con l'attestazione di esecutività e la traduzione in inglese.
Bisogna pagare un avvocato americano?
Per le domande sul mantenimento dei figli fino a 21 anni lo Stato richiesto deve garantire assistenza legale gratuita, e le autorità centrali non possono far pagare i loro servizi. Chi vuole agire da sé con un proprio avvocato resta libero di farlo.
Il figlio ha 19 anni: la Convenzione si applica ancora?
Sì: la Convenzione copre il mantenimento dei figli fino a 21 anni, e né l'Italia né gli Stati Uniti hanno fatto la riserva che lo limita ai 18. La durata dell'obbligo dipende comunque dalla legge dello Stato che ha emesso la decisione.
La Convenzione vale per l'assegno all'ex coniuge?
In parte: la decisione sull'assegno al coniuge può essere riconosciuta ed eseguita, ma tra Italia e Stati Uniti le autorità centrali se ne occupano solo se il riconoscimento o l'esecuzione sono chiesti insieme a quelli per i figli; altrimenti occorre una domanda diretta all'autorità competente dell'altro Paese.
Fonti
- Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, artt. 2, 6-11, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 32, 34, 37, 44 e 56 (testo su hcch.net)
- HCCH, tabella di stato della Convenzione n. 38 (aggiornata al 16 settembre 2026); riserve e dichiarazioni degli Stati Uniti del 7 settembre 2016 e dichiarazioni dell'Unione europea; schede delle autorità centrali di Italia e Stati Uniti
- Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, artt. 2-4; tabella di stato (in vigore per l'Unione europea dal 1° agosto 2013)
- Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, artt. 3 e 15
- 42 U.S.C. § 666(f)
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