Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
La maternità surrogata — o gestazione per altri — costituisce uno dei terreni di maggiore frizione tra l'ordinamento italiano, che la vieta penalmente, e numerosi Stati USA che la regolano e ne riconoscono gli effetti giuridici. La questione coinvolge la trascrizione in Italia degli atti di nascita statunitensi, lo statuto del genitore intenzionale e, dal 2024, la qualificazione del ricorso alla surrogata all'estero come reato universale.
Il divieto italiano: art. 12 co. 6 L. 40/2004
La Legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, all'art. 12 co. 6 punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chiunque «in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Il divieto è categorico e copre ogni forma di accordo, oneroso o gratuito.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la legittimità del divieto, collegandolo alla tutela della dignità della donna e alla protezione del minore dalla sua riduzione a oggetto di scambio. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2021 n. 33, ha tuttavia segnalato un vuoto di tutela per i minori nati all'estero da surrogata, sollecitando l'intervento del legislatore.
Sul piano civile, il divieto comporta conseguenze sul riconoscimento dei rapporti di filiazione formati all'estero attraverso questa pratica. La via maestra individuata dalla giurisprudenza è oggi quella dell'adozione in casi particolari, come si vedrà.
La surrogacy negli Stati Uniti: panorama statale
Negli Stati Uniti la disciplina della surrogata è di competenza statale. Il panorama è estremamente frammentato: alcuni Stati la regolano in modo dettagliato e favorevole, altri la vietano, altri ancora non la regolano espressamente, generando un quadro casistico.
Stati permissivi
California, Nevada, Illinois, Connecticut, Maine, Washington, Vermont, Delaware, New Hampshire e altri ammettono la gestational surrogacy, regolano i contratti tra genitori intenzionali e gestante e prevedono pre-birth orders di parentalità. La California è considerata il foro più consolidato grazie a una giurisprudenza decennale.
Stati restrittivi o non regolati
Stati come Michigan storicamente hanno proibito o limitato gli accordi di surrogata. Altri Stati non hanno legislazione specifica e la pratica avviene su base contrattuale e giurisprudenziale. La distinzione tra surrogata commerciale e altruistica è rilevante in alcuni Stati.
La forma prevalentemente utilizzata è la gestational surrogacy, in cui la portatrice non è geneticamente legata al nascituro: l'embrione è formato con gameti dei genitori intenzionali o di donatori. Ciò la distingue dalla traditional surrogacy, oggi raramente praticata, in cui la portatrice è anche madre genetica.
Contratti, pre-birth orders e post-birth orders
Negli Stati USA permissivi il percorso tipico inizia con un contratto di surrogata, sottoscritto dai genitori intenzionali e dalla portatrice (ed eventuale suo coniuge), generalmente con assistenza legale separata per ciascuna parte. Il contratto disciplina compensi, screening medici, condotta della gestante, esami prenatali, scelte sanitarie e parentalità del nascituro.
Negli Stati che lo consentono, prima del parto le parti ottengono un pre-birth order dalla Corte competente: un provvedimento che riconosce ai genitori intenzionali la genitorialità del nascituro, con effetti diretti sull'atto di nascita che indicherà loro come padre e madre o come due padri/due madri. In Stati come California e Nevada il pre-birth order è una prassi consolidata.
In altri Stati si procede invece con un post-birth order: dopo la nascita, la Corte attribuisce la parentalità ai genitori intenzionali, talvolta con una procedura affine all'adozione (second-parent adoption). In entrambi i casi l'atto di nascita statunitense indicherà i genitori intenzionali come genitori legali del minore.
La trascrizione in Italia dell'atto di nascita estero
Il nodo giuridico centrale, per le famiglie binazionali, riguarda la trascrizione nello stato civile italiano dell'atto di nascita formato all'estero. La trascrizione è regolata dal D.P.R. 396/2000 e segue la disciplina generale degli atti formati all'estero. Per i figli di cittadini italiani la cittadinanza si acquista iure sanguinis, ma per chi nasce all'estero e ha un'altra cittadinanza valgono dal 2025 i limiti dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992 (vedi più avanti).
La trascrizione di un atto di nascita statunitense che indichi due genitori intenzionali — in particolare due padri — ha aperto il dibattito sull'ordine pubblico. La giurisprudenza italiana ha conosciuto un'evoluzione articolata, segnata da pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte costituzionale.
L'esito attuale, semplificato, è che la trascrizione integrale dell'atto di nascita rispetto al genitore intenzionale (non biologico) non può avvenire automaticamente quando il bambino è nato da surrogata, perché la pratica contrasta con l'ordine pubblico italiano. La filiazione rispetto al genitore biologico è invece trascrivibile.
L'evoluzione giurisprudenziale: dal 2019 al 2022
Il percorso giurisprudenziale italiano si è snodato attraverso pronunce cardine. La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, aveva escluso la trascrivibilità diretta del provvedimento estero che dichiarasse la genitorialità del padre intenzionale non biologico in caso di surrogata, in nome del divieto interno e dell'ordine pubblico.
La Corte costituzionale 9 marzo 2021 n. 33 ha confermato la coerenza del divieto interno ma ha rilevato il vuoto di tutela del minore già nato, sollecitando il legislatore a introdurre uno strumento idoneo. In attesa di tale intervento ha indicato come strumento praticabile l'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) della L. 184/1983.
La Cassazione SS.UU. 30 dicembre 2022 n. 38162 ha consolidato questa linea: la trascrizione del provvedimento estero che attribuisca la genitorialità al genitore intenzionale non biologico, in ipotesi di gestazione per altri, è contraria all'ordine pubblico italiano e non può essere effettuata. La via praticabile è l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983, che consente di costituire un rapporto di filiazione adottiva tutelando il legame affettivo già instaurato.
L'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983
L'adozione in casi particolari è una forma di adozione non legittimante prevista dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. La lettera d) dell'art. 44 contempla l'impossibilità di affidamento preadottivo: una clausola interpretata estensivamente dalla giurisprudenza per includere situazioni in cui un legame affettivo qualificato si è già costituito tra l'adulto e il minore, anche al di fuori delle ipotesi classiche.
L'adozione in casi particolari produce effetti più limitati rispetto all'adozione legittimante: non recide i rapporti con la famiglia di origine, ma dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 costituisce un legame di parentela anche con i parenti dell'adottante, e fa nascere un rapporto giuridico di filiazione tra adottante e adottato, con diritti e doveri reciproci, inclusi quelli successori e di mantenimento.
La procedura si svolge davanti al Tribunale per i Minorenni. Il giudice valuta in concreto l'interesse del minore e l'idoneità dell'adottante. Il provvedimento finale di adozione viene poi annotato a margine dell'atto di nascita, dando rilevanza formale al legame.
- Soggetto adottante Il genitore intenzionale non biologico (es. il secondo padre in una coppia same-sex, dove uno è biologico).
- Minore adottando Il bambino nato da surrogata e già giuridicamente legato al genitore biologico, residente in Italia o iscritto AIRE.
- Effetti Filiazione adottiva, diritti successori, obblighi di mantenimento, eventuale assunzione del cognome dell'adottante.
- Limiti Non è adozione legittimante e non recide i legami con la famiglia di origine; richiede un'istruttoria caso per caso. Dal 2022 crea parentela anche con i parenti dell'adottante (Corte cost. n. 79 del 2022).
L'apporto della Corte EDU
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esercitato un'influenza significativa sull'evoluzione italiana. Pronunce in materia di surrogata estera — pur diverse per origine e contenuto — hanno sviluppato un principio: l'art. 8 della Convenzione EDU (vita privata e familiare) richiede che l'ordinamento offra al minore nato da surrogata un meccanismo di riconoscimento del legame con il genitore non biologico, anche se l'ordinamento vieta la pratica.
Lo strumento concreto può variare. La Corte EDU non impone la trascrizione automatica, ma chiede che esista una via giuridica praticabile e tempestiva. L'adozione in casi particolari, secondo l'orientamento italiano consolidato, soddisfa tale esigenza purché non eccessivamente onerosa o lenta.
Il bilanciamento tra divieto interno e interesse del minore già nato resta tema vivo, soggetto a ulteriori sviluppi giurisprudenziali sia interni sia sovranazionali.
La legge del 2024: reato universale di surrogata
La legge 4 novembre 2024, n. 169 ha aggiunto all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 un periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». La maternità surrogata praticata oltrefrontiera dal cittadino italiano diventa così perseguibile in Italia (il cosiddetto reato universale), indipendentemente dalla liceità della condotta nel luogo di esecuzione.
Si tratta di un'estensione del principio della territorialità mitigata della legge penale italiana, particolarmente significativa in materia di surrogata commerciale. La portata applicativa concreta è oggetto di analisi: emergono questioni interpretative su elementi soggettivi, su prove dell'illiceità e su rapporto con i diritti del minore già nato.
Distinzione tra responsabilità penale e statuto del minore
L'eventuale responsabilità penale dei genitori intenzionali italiani che ricorrono alla surrogata negli USA non incide automaticamente sullo statuto del minore, che resta titolare di diritti propri: cittadinanza italiana iure sanguinis rispetto al genitore biologico, accesso all'adozione in casi particolari rispetto al genitore intenzionale, tutela del legame affettivo. Le due piste — penale e civile-familiare — si sviluppano su binari distinti.
Cittadinanza italiana del minore nato da surrogata
Il bambino nato negli Stati Uniti da un padre genetico italiano è figlio di cittadino e, secondo la regola generale, cittadino italiano iure sanguinis (art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). Poiché nasce negli Stati Uniti, però, ha anche la cittadinanza statunitense, e si applica l'art. 3-bis della stessa legge, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74: chi nasce all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato quella italiana, salvo che un genitore o un nonno possieda, o possedesse al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure che un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita. Se il padre italiano ha la sola cittadinanza italiana la condizione è soddisfatta; se ha anche quella statunitense, occorre verificare le altre condizioni.
L'iscrizione nei registri di stato civile italiani avviene di norma rispetto al genitore biologico. Il bambino viene riconosciuto cittadino italiano e iscritto come figlio del padre biologico; il rapporto con il genitore intenzionale non biologico potrà essere successivamente costituito in via giudiziale tramite adozione in casi particolari.
Quando le condizioni dell'art. 3-bis ricorrono, la doppia cittadinanza italo-statunitense è la regola: il minore acquista la cittadinanza USA iure soli per il fatto di nascere sul territorio americano, e quella italiana iure sanguinis dal padre italiano.
Tabella sinottica
| Profilo | Stati Uniti (Stato permissivo) | Italia |
|---|---|---|
| Liceità della pratica | Sì (con disciplina contrattuale) | No, divieto penale (art. 12 co. 6 L. 40/2004) |
| Strumento giuridico | Contratto + pre/post-birth order | Non disponibile internamente |
| Atto di nascita | Indica genitori intenzionali | Trascrivibile solo per il genitore biologico |
| Cittadinanza del minore | USA iure soli | Italiana iure sanguinis dal genitore biologico |
| Genitore intenzionale non biologico | Già genitore legale | Via dell'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983 |
| Responsabilità penale del cittadino italiano | Nessuna negli USA | Reato universale dal 2024 |
| Riferimento giurisprudenziale | Casistica statale | Cass. SS.UU. 38162/2022; Corte cost. 33/2021 |
Profili pratici per le famiglie binazionali
Le famiglie italo-americane che hanno fatto ricorso alla surrogata negli USA si trovano oggi davanti a un quadro complesso: lo statuto del minore va costruito coordinando trascrizioni, riconoscimenti di paternità biologica e adozione in casi particolari. La gestione del rientro in Italia, il riconoscimento di entrambi i genitori, l'iscrizione AIRE e le successive attestazioni anagrafiche richiedono pianificazione.
Sul versante successorio, ad esempio, il genitore intenzionale non biologico, prima dell'adozione in casi particolari, non è considerato genitore ai fini successori italiani. La pianificazione successoria internazionale deve tenerne conto, prevedendo strumenti adeguati (testamento, eventuali trust nei limiti dell'ordine pubblico in materia successoria).
Anche le questioni di affidamento e di sottrazione internazionale — affrontate in modo distinto nella disciplina sulla sottrazione di minori — possono assumere connotazioni particolari quando il rapporto di filiazione è formato all'estero in modo non riconosciuto in Italia. Va prestata particolare attenzione anche all'eventuale riconoscimento di sentenze di divorzio o di affidamento emesse negli USA.
Domande frequenti
L'atto di nascita USA che indica due padri viene trascritto integralmente in Italia?
No, non integralmente. La trascrizione avviene rispetto al genitore biologico, in conformità a Cass. SS.UU. 38162/2022. Per il genitore intenzionale non biologico la via è l'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
Il bambino nato negli USA da surrogata da padre italiano è cittadino italiano?
Di regola sì, iure sanguinis rispetto al genitore biologico italiano. Ma dal 2025, per chi nasce all'estero con un'altra cittadinanza, l'art. 3-bis della L. 91/1992 richiede che un genitore o un nonno abbia esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure che un genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita. Se ricorre una delle condizioni, il minore avrà doppia cittadinanza: USA iure soli e italiana iure sanguinis.
L'adozione in casi particolari produce gli stessi effetti dell'adozione legittimante?
No. L'adozione in casi particolari costituisce un rapporto di filiazione tra adottante e adottato con effetti civili e successori e non recide i legami con la famiglia di origine; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 crea però rapporti di parentela anche con i parenti dell'adottante.
Cosa cambia con la legge del 2024 sul reato universale?
Il ricorso alla surrogata all'estero da parte di cittadini italiani è ora perseguibile in Italia come reato, anche se la condotta è lecita nello Stato in cui è stata realizzata. Il quadro applicativo concreto è in evoluzione. La responsabilità penale eventuale dei genitori non incide automaticamente sullo statuto del minore.
Si può chiedere il riconoscimento del pre-birth order californiano in Italia?
Il riconoscimento è subordinato all'ordine pubblico ex art. 65 L. 218/1995. Secondo Cass. SS.UU. 38162/2022, il riconoscimento del provvedimento estero che attribuisce la genitorialità al genitore intenzionale non biologico in casi di surrogata è contrario all'ordine pubblico italiano e non è effettuabile in via diretta.
Esiste un'alternativa più rapida all'adozione in casi particolari?
Allo stato attuale è la via giudiziale principale indicata dalla giurisprudenza. Eventuali riforme legislative potrebbero introdurre strumenti più snelli, ma fino a tale eventuale intervento il percorso resta quello dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983.
Quali tutele ha il minore nel frattempo?
La Corte EDU richiede strumenti tempestivi di tutela del legame familiare. Nel frattempo il minore beneficia della filiazione rispetto al genitore biologico, della cittadinanza italiana, e di tutti i diritti che ne derivano. L'adozione in casi particolari va attivata con la dovuta tempestività.
Riferimenti normativi essenziali
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12 co. 6 (divieto di surrogazione di maternità)
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44 lett. d) (adozione in casi particolari)
- L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64-65 (riconoscimento di atti e sentenze stranieri)
- L. 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 e 3-bis (cittadinanza italiana)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (ordinamento dello stato civile)
- Corte costituzionale, 9 marzo 2021 n. 33
- Cassazione, SS.UU., 8 maggio 2019 n. 12193
- Cassazione, SS.UU., 30 dicembre 2022 n. 38162
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
- Legge 4 novembre 2024, n. 169 (art. 12, comma 6, L. 40/2004: surrogazione commessa all'estero dal cittadino)
Fonti
Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 12, comma 6, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 4 novembre 2024, n. 169 (Normattiva); legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 44 e 55; Corte costituzionale, sentenza n. 79 del 2022 (depositata il 28 marzo 2022) e sentenza n. 33 del 2021; Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 12193 del 2019 e n. 38162 del 2022; legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 e 3-bis (introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74), testo vigente; legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64-65; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8. Verificato il 27 settembre 2026.
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