Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
Nelle cause civili e commerciali tra Italia e Stati Uniti la prova si trova spesso dall'altra parte dell'oceano: un testimone che vive a New York, i documenti di una società con sede a Milano, un perito che ha lavorato su un cantiere americano. Il giudice di uno Stato non può esercitare poteri coercitivi sul territorio dell'altro: serve la cooperazione. Lo strumento principale è la Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, in vigore per entrambi i Paesi. Accanto alla Convenzione ci sono le norme interne, che in Italia stanno nel codice di procedura civile e nella legge di diritto internazionale privato, e la prassi americana, che ha una caratteristica decisiva: la Convenzione non è l'unica strada.
La Convenzione dell'Aja del 1970
La Convenzione è in vigore per gli Stati Uniti dal 7 ottobre 1972 (ratifica dell'8 agosto 1972) e per l'Italia dal 21 agosto 1982 (ratifica del 22 giugno 1982). Prevede due canali:
- Le lettere rogatorie (capitolo I) L'autorità giudiziaria di uno Stato chiede all'autorità dell'altro Stato di assumere una prova. La richiesta passa attraverso l'Autorità centrale designata dallo Stato che deve eseguirla, e l'esecuzione segue la legge di quello Stato.
- Agenti diplomatici, consoli e commissari (capitolo II) In certi casi la prova può essere raccolta da un funzionario diplomatico o consolare, o da un commissario nominato dal giudice, senza passare per un giudice dello Stato in cui ci si trova.
Le dichiarazioni dell'Italia: niente pre-trial discovery
Al momento dell'adesione ogni Stato può fare dichiarazioni e riserve. Quelle dell'Italia, depositate presso la Conferenza dell'Aja, riguardano gli articoli 2, 8, 18, 23 e 35:
| Articolo | Contenuto della dichiarazione italiana |
|---|---|
| Art. 8 | Magistrati dell'autorità richiedente possono assistere all'esecuzione della rogatoria, con autorizzazione preventiva dell'autorità competente italiana. |
| Art. 18 | Il funzionario diplomatico o consolare o il commissario che raccoglie prove può chiedere all'autorità italiana designata l'assistenza necessaria per ottenerle con mezzi coercitivi. |
| Art. 23 | L'Italia non esegue le rogatorie emesse per ottenere la pre-trial discovery di documenti come è conosciuta nei Paesi di common law. |
| Artt. 2 e 35 | Nella dichiarazione l'Italia ha designato come Autorità centrale il Ministero degli affari esteri, che riceve le rogatorie e le trasmette all'autorità competente per l'esecuzione. |
La dichiarazione sull'articolo 23 è quella che conta di più nei rapporti con gli Stati Uniti: una richiesta americana di produrre intere categorie di documenti nella fase preliminare del processo, secondo il modello della discovery, non viene eseguita in Italia attraverso la Convenzione. Le richieste di prove specifiche, per esempio l'esame di un testimone su circostanze indicate o l'acquisizione di un documento individuato, restano possibili.
Dall'Italia verso gli Stati Uniti
Per il codice di procedura civile le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per eseguire provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica; quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente (art. 204 c.p.c.). La Convenzione dell'Aja aggiunge il canale dell'Autorità centrale degli Stati Uniti.
C'è poi una strada tipicamente americana: la sezione 1782 del titolo 28 dello U.S. Code, che permette a chi è parte di un procedimento straniero, o ha interesse in esso, di chiedere direttamente a una corte federale di ordinare la raccolta di prove a una persona che si trova nel suo distretto. Requisiti e limiti sono spiegati nella pagina sulla discovery 1782 per i processi italiani.
Dagli Stati Uniti verso l'Italia
Quando una corte americana chiede prove da assumere in Italia, la legge 31 maggio 1995, n. 218, stabilisce la procedura. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri che dispongono esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumere in Italia sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere (art. 69).
- Su istanza di parte La parte interessata presenta ricorso alla corte d'appello allegando copia autentica del provvedimento straniero.
- Su richiesta del giudice straniero La richiesta è trasmessa per via diplomatica; se la parte non ha nominato un procuratore, i provvedimenti necessari sono pronunciati d'ufficio (art. 70).
- Mezzi di prova sconosciuti al diritto italiano Possono essere ammessi purché non contrastino con i principi dell'ordinamento italiano.
- Forme dell'assunzione Si applica la legge italiana, ma si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità straniera se compatibili con i principi dell'ordinamento.
La corte d'appello decide in camera di consiglio e, se autorizza l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente. Per la notificazione in Italia di atti provenienti da uno Stato estero, come una citazione americana, la stessa legge richiede l'autorizzazione del pubblico ministero presso il tribunale del luogo della notifica (art. 71).
Perché le corti americane possono fare a meno della Convenzione
Nella sentenza Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. United States District Court, 482 U.S. 522 (1987), la Corte Suprema ha respinto la tesi secondo cui la Convenzione dell'Aja fornirebbe procedure esclusive e obbligatorie per ottenere documenti e informazioni che si trovano nel territorio di un altro Stato contraente. Quando la corte americana ha giurisdizione sulla parte straniera, può ordinarle direttamente di rispondere a interrogatori, produrre documenti o rendere ammissioni secondo le regole federali di procedura, valutando caso per caso se sia opportuno ricorrere alla Convenzione.
Per un'impresa italiana convenuta in una causa americana, questo significa che la dichiarazione italiana sull'articolo 23 non la mette al riparo dalla discovery: la dichiarazione impedisce che l'Italia esegua certe rogatorie, non che la corte americana ordini alla parte di produrre documenti sotto la minaccia delle sanzioni processuali previste dal diritto americano. La strategia processuale va quindi costruita tenendo conto di entrambi i sistemi, anche in relazione alla protezione dei dati personali.
Domande frequenti
La Convenzione dell'Aja del 1970 vale tra Italia e Stati Uniti?
Sì. È in vigore per gli Stati Uniti dal 7 ottobre 1972 e per l'Italia dal 21 agosto 1982.
Una corte americana può ottenere in Italia la discovery di documenti tramite la Convenzione?
No, se si tratta di pre-trial discovery di documenti come intesa nei Paesi di common law: l'Italia ha dichiarato, in base all'articolo 23, che non esegue quelle rogatorie. Restano possibili richieste di prove specifiche.
Chi decide in Italia sull'esecuzione di un provvedimento istruttorio straniero?
La corte d'appello del luogo in cui la prova va assunta, con decreto emesso in camera di consiglio, secondo l'art. 69 della legge 218/1995.
Un giudice italiano può raccogliere una testimonianza negli Stati Uniti?
Attraverso una rogatoria trasmessa per via diplomatica o all'Autorità centrale americana secondo la Convenzione; se il testimone è un cittadino italiano residente all'estero, il giudice può delegare il console competente (art. 204 c.p.c.).
La Convenzione è obbligatoria per le corti americane?
No. Secondo la sentenza Aérospatiale del 1987, non fornisce procedure esclusive e obbligatorie: la corte che ha giurisdizione sulla parte straniera può applicare le regole federali sulla discovery.
Fonti
Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale: tabella dello stato delle ratifiche e dichiarazioni dell'Italia (artt. 2, 8, 18, 23, 35), Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato; codice di procedura civile, art. 204; legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 69, 70 e 71 (testi vigenti su Normattiva); Corte Suprema degli Stati Uniti, Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. United States District Court, 482 U.S. 522 (1987), testo integrale.
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