Successioni Internazionali

Trust statunitense in Italia: la Convenzione dell'Aja del 1985 e la disciplina fiscale

Il trust di matrice anglosassone nei rapporti con l'ordinamento italiano: riconoscimento secondo la Convenzione dell'Aja del 1985, segregazione patrimoniale, legittima, tassazione "in uscita" e pianificazione successoria transatlantica.

Il trust è uno strumento giuridico nato nel diritto inglese, sviluppato dal common law e oggi pilastro della pianificazione patrimoniale anglosassone. In Italia il riconoscimento dei suoi effetti è garantito dalla Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con legge del 1989. La giurisprudenza italiana ha consolidato l'applicabilità del trust in numerosi contesti, ma il trust statunitense conserva specificità rilevanti, soprattutto per i profili fiscali e per la tutela della quota di legittima.

La Convenzione dell'Aja del 1985 sul trust

La Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, aperta alla firma all'Aja il 1° luglio 1985, è il primo strumento multilaterale destinato a colmare la distanza tra ordinamenti di common law e ordinamenti di civil law. Sino ad allora l'Italia, come altri Stati continentali, non disponeva di un quadro normativo che consentisse il riconoscimento del trust istituito all'estero, né tantomeno di un istituto interno equivalente.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, ed essa è entrata in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 1992. Gli Stati Uniti, nonostante il trust sia un istituto nativo del loro ordinamento, non hanno mai ratificato la Convenzione: ciò non incide tuttavia sul suo funzionamento, poiché la Convenzione disciplina il riconoscimento e la legge applicabile dal punto di vista degli Stati ratificanti.

La Convenzione (artt. 6-10) consente al disponente di scegliere la legge applicabile al trust; in mancanza di scelta, si applica la legge dello Stato con cui il trust ha i collegamenti più stretti, valutati in base a luogo di amministrazione, residenza del trustee, ubicazione dei beni, scopo del trust. L'art. 11 prevede gli effetti del riconoscimento: il trust legittimamente istituito è riconosciuto come tale, con la conseguente segregazione dei beni dal patrimonio personale del trustee.

Anatomia del trust: settlor, trustee, beneficiary, trust property

Il trust è un rapporto giuridico in cui il settlor (o grantor nella terminologia USA) trasferisce determinati beni a un trustee, che li detiene e amministra a vantaggio di uno o più beneficiaries, secondo lo scopo e le regole dettate dall'atto istitutivo (trust deed o trust agreement). I beni così trasferiti costituiscono il trust property o trust fund.

La caratteristica essenziale del trust è la scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale: nel common law tradizionale il trustee acquista la legal ownership, mentre i beneficiari sono titolari di un equitable interest. Questa duplicità, tipica della tradizione di equity, non ha equivalente nel diritto continentale e ha richiesto, per il riconoscimento italiano, la mediazione della Convenzione.

Una figura accessoria, spesso presente nei trust complessi, è il protector: un soggetto incaricato di vigilare sull'operato del trustee, con poteri di controllo, di sostituzione e talvolta di approvazione delle distribuzioni. Nel trust statunitense più sofisticato il protector può avere poteri estesi, quasi assimilabili a un secondo trustee.

Tipologie di trust: revocable, irrevocable, living, testamentary

Il diritto statunitense conosce una varietà di trust difficilmente sintetizzabile. Le due distinzioni principali sono però quelle tra revocable e irrevocable, e tra living (o inter vivos) e testamentary.

Negli Stati Uniti il revocable living trust è lo strumento principe della pianificazione successoria privata: consente al settlor di mantenere il pieno controllo dei beni in vita, designare i beneficiari per il dopo, e soprattutto evitare il probate (vedi la nostra guida al probate USA). Alla morte, un successor trustee distribuisce ai beneficiari secondo l'atto istitutivo, senza coinvolgere la Probate Court.

Trust interno italiano e trust con legge straniera

Una distinzione fondamentale nel sistema italiano è quella tra trust interno e trust internazionale. Il trust internazionale presenta elementi di estraneità (settlor estero, beni esteri, trustee estero) e applica una legge straniera. Il trust interno, invece, è istituito tra parti italiane su beni italiani, ma si avvale di una legge straniera scelta dal disponente ai sensi dell'art. 6 della Convenzione: una delle legislazioni di common law (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Bermuda, Cayman) o, sempre più spesso, di uno Stato federato USA particolarmente favorevole al settlor.

Tra le legislazioni statunitensi più ricorrenti figurano quelle di Delaware, South Dakota, Nevada, Alaska e Wyoming: questi Stati hanno modernizzato il proprio diritto dei trust con norme che consentono perpetuità (assenza della rule against perpetuities), protezione dai creditori del settlor (domestic asset protection trust) e ampi poteri del trustee. Il Delaware in particolare è sede tradizionale di trust istituzionali e family office.

La giurisprudenza italiana, dopo iniziali esitazioni, ha riconosciuto la legittimità del trust interno con legge straniera applicabile, purché la causa non sia in frode alla legge italiana (cfr. la nota sentenza della Cassazione e la prassi notarile sviluppatasi sotto l'impulso del Consiglio Nazionale del Notariato). Restano però limiti operativi: il trust non può aggirare norme imperative italiane, in particolare quelle in materia di legittima e di pubblicità immobiliare.

Trust e legittima: il limite italiano

Il punto più delicato nel rapporto tra trust statunitense e ordinamento italiano è la sua compatibilità con la disciplina della legittima (artt. 536-564 c.c.). Quando il settlor è un cittadino italiano (o un soggetto la cui successione è regolata dalla legge italiana), i beni trasferiti in trust possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari pretermessi o lesi.

La Cassazione, con la sentenza 30 giugno 2015 n. 13468, ha affermato in via di principio che i beni conferiti in trust possono essere considerati nel calcolo della legittima ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., e che l'azione di riduzione è esperibile nei confronti del trustee, quale "attribuzione" liberale. Pronunce successive di merito hanno consolidato l'orientamento. Il trust, dunque, non è uno schermo idoneo a sottrarre i beni dal computo della quota di riserva.

Per il settlor cittadino italiano resta tuttavia uno strumento di pianificazione utile, soprattutto se associato a una professio iuris a favore della legge dello Stato USA di cittadinanza (per chi ha doppia cittadinanza), oppure a una segregazione di beni esteri sottratti, di fatto, al controllo del giudice italiano. Approfondimenti nella nostra analisi del confronto tra legittima e testamentary freedom.

Trust non è sinonimo di esenzione da legittima

Una convinzione diffusa, ma giuridicamente infondata, è che il trasferimento di beni in trust sottragga automaticamente quegli stessi beni all'azione di riduzione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il conferimento in trust è equiparabile, ai fini della legittima, a una liberalità: il bene rientra nel calcolo della quota disponibile e i legittimari lesi possono agire in riduzione contro il trustee per ottenere la restituzione del valore corrispondente.

La segregazione patrimoniale: effetto centrale del trust

L'effetto più importante del trust riconosciuto in Italia, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja, è la segregazione patrimoniale: i beni in trust non rispondono dei debiti personali del trustee, né dei debiti personali del settlor (salvo che l'istituzione sia in frode ai creditori, art. 2901 c.c.), né dei debiti personali dei beneficiari (limitatamente al loro diritto, e in molti trust nemmeno questo).

La segregazione opera anche in caso di fallimento del trustee (oggi liquidazione giudiziale): i beni in trust non concorrono all'attivo fallimentare. È questa la caratteristica che distingue il trust da un semplice mandato fiduciario e che ne fa uno strumento privilegiato di protezione patrimoniale.

Per opporre la segregazione ai terzi è necessaria la pubblicità: per i beni immobili, mediante trascrizione nei registri immobiliari (la prassi notarile ha sviluppato modalità consolidate); per i beni mobili registrati, mediante annotazione nei registri pertinenti; per le partecipazioni societarie, mediante annotazione nel libro soci e nel Registro delle Imprese.

Disciplina fiscale del trust in Italia

La disciplina fiscale del trust in Italia è stata oggetto di una lunga evoluzione normativa e interpretativa. Sul piano delle imposte sui redditi, l'art. 73 TUIR riconosce il trust come soggetto autonomo: il trust con beneficiari individuati è "trasparente" (i redditi sono imputati pro quota ai beneficiari); il trust senza beneficiari individuati è "opaco" e tassato in proprio. Il trust può essere residente o non residente, con conseguenze su tassazione mondiale o limitata ai redditi di fonte italiana.

Sul piano dell'imposta di successione e donazione, il quadro è stato a lungo controverso. Il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modifiche dalla L. 24 novembre 2006 n. 286, ha reintrodotto l'imposta di successione e donazione e l'ha estesa al trust. La prassi iniziale dell'Agenzia delle Entrate (circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E) interpretava la norma nel senso di una tassazione "in entrata", ossia al momento del conferimento dei beni al trust.

L'orientamento è stato superato dalla Cassazione (ord. 21614/2016 e sentenze successive) che ha affermato il principio della tassazione "in uscita": l'imposta di successione e donazione si applica al momento dell'attribuzione effettiva dei beni dal trust ai beneficiari, perché solo in quel momento si verifica il trasferimento di ricchezza tassabile. L'Agenzia delle Entrate ha recepito questo orientamento con la circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E, allineando la prassi alla giurisprudenza.

  • Imposta sui redditi del trust (art. 73 TUIR) Trust trasparente: imputazione pro quota ai beneficiari individuati. Trust opaco: tassazione autonoma in capo al trust.
  • Imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/1990) Tassazione "in uscita" al momento dell'attribuzione effettiva ai beneficiari (circ. AE 34/E del 2022). Aliquote e franchigie commisurate al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale.
  • IVIE e IVAFE Per i trust con beneficiari italiani su beni esteri (immobili e attività finanziarie), tassazione patrimoniale.
  • Monitoraggio fiscale (quadro RW) Obbligo di dichiarazione dei beni esteri da parte dei beneficiari individuati con interesse qualificato. Approfondimenti nella nostra guida agli obblighi FBAR e Form 8938.
  • Imposte ipotecarie e catastali Dovute in misura fissa o proporzionale a seconda della natura dell'atto e del bene immobile coinvolto.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato al trust numerosi documenti di prassi. I principali punti di riferimento sono:

Circolari principali

  • Circolare 6 agosto 2007 n. 48/E: prima sistematica esposizione del trattamento fiscale del trust in Italia, sia ai fini delle imposte dirette sia indirette.
  • Circolare 27 dicembre 2010 n. 61/E: approfondimento sul trust trasparente e opaco, residenza fiscale del trust e individuazione dei beneficiari.
  • Circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E: recepimento dell'orientamento della Cassazione sulla tassazione "in uscita" per le imposte indirette.

Punti operativi consolidati

  • Distinzione netta tra trust trasparente e opaco ai fini delle imposte sui redditi.
  • Tassazione delle attribuzioni al momento dell'uscita dei beni dal trust ai beneficiari, secondo le aliquote previste per il rapporto disponente-beneficiario.
  • Soggettività passiva del trust per IVIE, IVAFE e quadro RW se residente; obblighi dei beneficiari se non residente.
  • Riconoscimento dei trust con legge USA applicabile purché non simulati.

Trust statunitense come strumento di pianificazione transatlantica

Per il cittadino italiano con patrimonio negli Stati Uniti, il trust statunitense (in particolare il revocable living trust) consente di evitare il probate sui beni USA, semplificando enormemente la successione. Tuttavia, se la successione italiana è regolata dalla legge italiana, i beni in trust restano comunque considerabili ai fini del calcolo della legittima.

Per il cittadino USA residente in Italia, il trust statunitense permette di mantenere la pianificazione successoria sviluppata in patria, conservando l'efficacia ai fini USA (estate tax planning) e ottenendone il riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja. La scelta della legge applicabile alla successione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento 650/2012 può rafforzare l'impianto, sottraendo la successione alla legittima italiana.

Casi tipici di trust statunitense in Italia includono: il QDOT (Qualified Domestic Trust) per il coniuge non US citizen di un US person, finalizzato a mantenere il marital deduction sull'estate tax; l'Irrevocable Life Insurance Trust (ILIT) per detenere polizze vita fuori dall'estate tax; il Generation-Skipping Trust per evitare l'imposizione sulle generazioni intermedie; il Foreign Grantor Trust con settlor non US person, beneficiari US, utile per immigrare negli USA con minimo carico fiscale (regola dei cinque anni).

Il ruolo del trustee professionale

La complessità del trust statunitense in Italia rende fortemente consigliabile l'affidamento dell'incarico a un trustee professionale: una trust company, una banca privata con licenza fiduciaria, uno studio professionale specializzato. La scelta del trustee influisce su residenza fiscale del trust, governance, controllo dei beneficiari, costi di gestione e riservatezza.

Per i trust con legge statale USA (Delaware, South Dakota, Nevada) è spesso opportuno avere un directed trust: una struttura in cui il trustee è affiancato da un investment advisor (che decide le scelte di investimento) e da un distribution committee (che decide le distribuzioni). Questo schema consente di separare le funzioni e di affidare la titolarità formale a un trustee istituzionale mantenendo le decisioni sostanziali in capo a soggetti vicini al settlor.

Domande frequenti

Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1985?

No, gli USA non sono parte della Convenzione, ma ciò non è rilevante per il riconoscimento del trust statunitense in Italia, perché la Convenzione disciplina il riconoscimento dal punto di vista degli Stati ratificanti (come l'Italia).

Quando è tassato il conferimento dei beni in trust?

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione e la circolare AE 34/E del 2022, l'imposta di successione e donazione si applica "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione effettiva dei beni dal trust ai beneficiari, e non al momento del conferimento iniziale.

Il trust può eludere la legittima italiana?

No: la Cassazione (sent. 13468/2015 e successive) ha chiarito che i beni conferiti in trust sono considerati ai fini del calcolo della quota di riserva. I legittimari lesi possono agire in riduzione contro il trustee.

Quale legge scegliere per un trust istituito in Italia?

Le scelte più comuni sono Jersey, Inghilterra, Bermuda, Isola di Man o, tra le statunitensi, Delaware, South Dakota e Nevada. La scelta dipende da finalità del trust, livello di protezione patrimoniale desiderato, presenza di beneficiari minori o disabili, costi e fiscalità.

Devo dichiarare il trust nel quadro RW della dichiarazione dei redditi?

Sì, se sei beneficiario residente in Italia di un trust estero con interesse qualificato. La normativa sul monitoraggio fiscale (art. 4 del D.L. 167/1990 e successive modifiche) impone la dichiarazione dei beni esteri detenuti anche tramite trust.

Un cittadino USA che si trasferisce in Italia può mantenere il suo living trust?

Sì: il trust istituito negli Stati Uniti è riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja. Occorre tuttavia analizzare i profili fiscali italiani (residenza fiscale del trust, RW per i beneficiari, IVIE e IVAFE su beni esteri).

Cosa è un Foreign Grantor Trust?

È un trust istituito da un non US person (settlor non americano) i cui redditi non sono tassati negli USA in capo al trust o ai beneficiari fino a quando il settlor è in vita. È uno strumento utilizzato nella pianificazione pre-immigrazione di soggetti che intendono trasferirsi negli USA.

Riferimenti normativi essenziali

  • Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento
  • L. 16 ottobre 1989 n. 364 (ratifica italiana, in vigore dal 1° gennaio 1992)
  • D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con L. 24 novembre 2006 n. 286 (reintroduzione imposta successioni)
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico imposta successioni e donazioni)
  • Art. 73 TUIR (soggettività passiva del trust)
  • D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (monitoraggio fiscale, quadro RW)
  • Agenzia delle Entrate: circolari 48/E del 2007, 61/E del 2010, 34/E del 2022
  • Cass., sez. II civ., 30 giugno 2015 n. 13468 (trust e legittima)
  • Internal Revenue Code, §§ 671-679 (grantor trust rules) e §§ 2001 ss. (estate tax)

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