Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
Chi ha lavorato sia in Italia sia negli Stati Uniti rischia due problemi opposti: pagare i contributi due volte per lo stesso lavoro, oppure non raggiungere in nessuno dei due Paesi il minimo di anni necessario per la pensione. L'accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, concluso a Washington il 23 maggio 1973, ratificato con la legge 24 febbraio 1975, n. 86, e in vigore dal 1° novembre 1978, affronta entrambi. È stato modificato da un accordo aggiuntivo firmato a Roma il 17 aprile 1984 e ratificato con la legge 14 ottobre 1985, n. 609, che ha riscritto soprattutto le regole di calcolo delle prestazioni. I due testi sono pubblicati su Normattiva insieme alle leggi di ratifica.
Che cosa copre l'accordo
L'accordo si applica ai lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione secondo le legislazioni dei due Stati, ai loro familiari e ai superstiti (art. 3). Sul versante americano, dopo l'accordo aggiuntivo del 1984, riguarda il titolo II del Social Security Act e i relativi regolamenti, con l'esclusione espressa delle sezioni 226, 226A e 228 di quel titolo e dei regolamenti che le attuano.
Restano fuori i periodi di servizio come agente diplomatico o consolare di carriera o come agente di cancelleria e, salvo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, i periodi coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici.
Quale legislazione si applica: l'articolo 7
La regola generale è la territorialità: chi lavora sul territorio di uno Stato è soggetto alla legislazione di quello Stato. L'articolo 7 introduce però alcune eccezioni importanti.
- Cittadini americani in Italia Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione americana resta coperto da quella legislazione.
- Cittadini italiani negli Stati Uniti Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, o di un'impresa controllata da un'impresa italiana, è coperto dalla legislazione italiana.
- Doppia copertura Se lo stesso periodo di lavoro fosse soggetto a entrambe le legislazioni, il cittadino di uno dei due Stati resta soggetto alla legislazione dello Stato di cui è cittadino; il cittadino italiano, o chi ha entrambe le cittadinanze, sceglie una delle due legislazioni per quel periodo; chi non è cittadino di nessuno dei due Stati resta soggetto alla legislazione del luogo in cui lavora.
Serve la certificazione
Le esenzioni previste dall'articolo 7 diventano effettive quando l'istituzione dello Stato la cui legislazione si applica certifica all'istituzione dell'altro Stato che quei periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione. Senza la certificazione, l'esonero dai contributi nell'altro Paese non opera. Per il dipendente di un datore italiano che lavora negli Stati Uniti, secondo la Social Security Administration il certificato di copertura (modulo IT/USA 4) lo chiede il datore di lavoro alla sede provinciale INPS competente per il luogo in cui ha sede.
Le autorità competenti dei due Stati possono inoltre concordare altre eccezioni alla regola della territorialità, nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori.
La totalizzazione dei periodi: l'articolo 8
Il cuore dell'accordo è la totalizzazione. Se la legislazione di uno Stato richiede un certo numero di periodi di assicurazione per acquisire, conservare o recuperare il diritto a una prestazione, l'istituzione di quello Stato considera, nella misura necessaria, anche i periodi compiuti nell'altro Stato, come se fossero stati compiuti secondo la propria legislazione. Per le prestazioni che richiedono periodi compiuti in una professione soggetta a un regime speciale si considerano i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione.
L'accordo fissa però due soglie minime (art. 8, paragrafo 5, già paragrafo 4 prima dell'accordo aggiuntivo):
| Istituzione | Non è obbligata a totalizzare se il lavoratore ha meno di |
|---|---|
| Stati Uniti | Sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione americana |
| Italia | Un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana |
Sotto queste soglie, lo Stato in cui i periodi sono stati compiuti può non pagare alcuna prestazione. L'accordo aggiuntivo del 1984 ha però introdotto un correttivo (art. 8, paragrafo 6): i periodi inferiori al minimo compiuti in uno Stato sono comunque presi in considerazione dall'istituzione dell'altro Stato, sia per riconoscere il diritto sia per calcolare l'importo, a due condizioni. Il lavoratore deve avere il periodo minimo secondo la legislazione dell'altro Stato, e chi chiede la prestazione non deve avere già diritto a una prestazione di quell'altro Stato senza ricorrere alla totalizzazione.
Come si calcola la pensione: il pro rata
L'accordo aggiuntivo del 1984 ha riscritto le regole di calcolo. Due situazioni vanno tenute distinte:
- Diritto autonomo Se il lavoratore raggiunge i requisiti in uno Stato senza bisogno di contare i periodi dell'altro, quello Stato liquida la prestazione solo sulla base dei periodi compiuti secondo la propria legislazione (art. 9 come modificato nel 1984).
- Diritto ottenuto con la totalizzazione Se il diritto nasce solo grazie ai periodi dell'altro Stato, l'istituzione calcola una prestazione teorica come se tutti i periodi fossero stati compiuti secondo la propria legislazione, e poi la riduce in proporzione alla durata dei periodi compiuti sotto la propria legislazione rispetto al totale (art. 8, paragrafo 4, introdotto nel 1984).
- Il metodo americano Per gli Stati Uniti l'accordo aggiuntivo ha previsto un metodo proprio (art. 10, paragrafo 3): le regole sul pro rata si considerano rispettate se l'istituzione americana calcola l'importo base teorico sui periodi di assicurazione e sulla media dei guadagni riconosciuti esclusivamente dalla legislazione degli Stati Uniti, e vi applica la proporzione tra i periodi di assicurazione americani del lavoratore e il periodo di carriera massimo previsto dalla legislazione americana.
Se chi riceve una prestazione pro rata matura in seguito il diritto a una prestazione autonoma di importo pari o superiore dallo stesso Stato, la prestazione pro rata cessa e si paga quella autonoma.
Contributi e tasse: due piani distinti
L'accordo di sicurezza sociale stabilisce a quale sistema si versano i contributi e come si maturano le prestazioni; la ripartizione del potere di tassare le pensioni si trova invece nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1999: per le prestazioni di sicurezza sociale pagate da uno Stato a un residente dell'altro Stato, la Convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza. I dettagli, compresa la procedura per ottenere l'esenzione dalle ritenute italiane, sono nella pagina sulla pensione italiana di chi vive negli USA.
Domande frequenti
Ho lavorato dieci anni in Italia e otto negli Stati Uniti: ottengo due pensioni?
Può ottenere una prestazione da ciascun Paese in cui matura il diritto. Se in uno dei due non raggiunge i requisiti da solo, l'accordo consente di sommare i periodi dell'altro Paese e di ottenere una prestazione calcolata pro rata.
Quanti contributi americani servono per la totalizzazione?
Almeno sei trimestri di assicurazione secondo la legislazione americana: sotto questa soglia l'istituzione degli Stati Uniti non è obbligata ad applicare la totalizzazione. Per l'Italia la soglia è un anno di assicurazione. I periodi inferiori al minimo possono però essere contati dall'istituzione dell'altro Stato, alle condizioni dell'articolo 8, paragrafo 6.
Un dipendente italiano mandato negli Stati Uniti da un'impresa italiana versa i contributi in America?
Secondo l'articolo 7, il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, o di un'impresa controllata da un'impresa italiana, è coperto dalla legislazione italiana. L'esonero dalla contribuzione americana diventa effettivo con la certificazione dell'istituzione italiana.
Chi ha la doppia cittadinanza può scegliere il sistema previdenziale?
Se lo stesso periodo di lavoro sarebbe soggetto a entrambe le legislazioni, il cittadino italiano o chi ha entrambe le cittadinanze sceglie per quel periodo una delle due legislazioni ed è esonerato dall'altra.
L'accordo stabilisce anche come si tassano le pensioni?
No. La ripartizione del potere di tassare le pensioni si trova nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1999, che per le prestazioni di sicurezza sociale prevede la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario.
Fonti
Legge 24 febbraio 1975, n. 86, con il testo dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti in materia di sicurezza sociale del 23 maggio 1973, artt. 3, 7, 8 e 9; legge 14 ottobre 1985, n. 609, con il testo dell'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 17 aprile 1984, artt. 1-8 (in particolare art. 1 sull'ambito americano, art. 2 sull'art. 8: nuovo paragrafo 4, rinumerazione del paragrafo 5, nuovi paragrafi 6 e 7; art. 3 sull'art. 9, art. 4 sul nuovo paragrafo 3 dell'art. 10) (testi pubblicati su Normattiva); Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni, firmata a Washington il 25 agosto 1999, art. 18, paragrafo 2 (testo ufficiale pubblicato dal Dipartimento del Tesoro americano); Social Security Administration, pagina «Totalization Agreement with Italy» (sei crediti americani e un anno di contribuzione italiana per la totalizzazione; modulo IT/USA 4) ed elenco degli accordi in vigore (accordo del 23 maggio 1973, in vigore dal 1° novembre 1978).
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