Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
Chi si trasferisce negli Stati Uniti continua spesso a ricevere una pensione italiana: una pensione INPS maturata lavorando in Italia, una pensione di un ex datore di lavoro, una pensione pubblica. Per la legge italiana quella pensione resta un reddito prodotto in Italia, e quindi tassabile in Italia anche se il pensionato non vi risiede più. La Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni, firmata a Washington il 25 agosto 1999, cambia però il risultato per molte categorie di pensioni. Il punto di partenza è capire di quale pensione si tratta, perché la Convenzione non le tratta tutte allo stesso modo.
La regola italiana: la pensione è reddito prodotto in Italia
Il testo unico delle imposte sui redditi considera prodotti in Italia, ai fini della tassazione dei non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e alcune indennità di fine rapporto, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR). Dal 1° gennaio 2027, quando si applicherà il nuovo testo unico approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la stessa regola si troverà nell'articolo 25, comma 3, lettera a).
Senza una convenzione applicabile, l'INPS opera quindi le ritenute IRPEF, come sostituto d'imposta, anche sulle pensioni pagate a chi vive all'estero. L'Istituto precisa inoltre che, in caso di incertezza sui requisiti previsti da una convenzione, è tenuto a tassare la pensione in base a questa norma.
Che cosa prevede la Convenzione del 1999
La Convenzione distingue diverse categorie di pagamenti. Per ciascuna stabilisce quale Stato può tassarli:
| Tipo di pagamento | Chi tassa se il beneficiario vive negli Stati Uniti |
|---|---|
| Pagamenti fatti dall'Italia in base alla propria legislazione di sicurezza sociale o a una legislazione analoga (art. 18, par. 2) | Solo gli Stati Uniti |
| Pensioni e remunerazioni analoghe per un precedente lavoro dipendente (art. 18, par. 1) | Solo gli Stati Uniti, salvo le pensioni pubbliche dell'art. 19 |
| Pensioni pagate dallo Stato italiano, da sue suddivisioni o enti locali, o da fondi da essi costituiti, per servizi resi a loro (art. 19, par. 2) | Solo l'Italia; solo gli Stati Uniti se il pensionato è residente e cittadino degli Stati Uniti |
| Rendite (annuities) (art. 18, par. 4) | Solo gli Stati Uniti |
| Somme una tantum e indennità di fine rapporto ricevute dopo il trasferimento, per un lavoro svolto in Italia quando si era residenti in Italia (art. 18, par. 3) | Solo l'Italia |
Le rendite, ai fini della Convenzione, sono somme determinate pagate periodicamente a scadenze fisse, per tutta la vita o per un numero determinato di anni, in forza di un obbligo assunto a fronte di un corrispettivo adeguato e pieno in denaro o valutabile in denaro, diverso da prestazioni di servizi.
Prima di tutto, qualificare la pensione
La stessa INPS avverte che le convenzioni possono prevedere regimi diversi per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati e per quelle delle gestioni dei lavoratori pubblici. Un ex dipendente pubblico e un ex dipendente privato che vivono nella stessa città americana possono quindi avere un trattamento opposto.
La clausola di salvaguardia e la doppia cittadinanza
L'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia: ciascuno Stato può tassare i propri residenti e i propri cittadini come se la Convenzione non esistesse, salvo le eccezioni elencate nel paragrafo 3. Per le prestazioni di sicurezza sociale, il Protocollo firmato insieme alla Convenzione aggiunge un'eccezione importante: la clausola non tocca il beneficio dell'articolo 18, paragrafo 2, riconosciuto ai residenti dell'altro Stato che ne sono cittadini, anche se hanno pure la cittadinanza del primo Stato. Chi vive negli Stati Uniti, ne è cittadino e ha anche la cittadinanza italiana conserva quindi l'esenzione in Italia per le prestazioni di sicurezza sociale italiane.
Come si chiede l'esenzione all'INPS
L'esenzione non è automatica. Il pensionato che risiede in un Paese con cui l'Italia ha una convenzione chiede alla sede INPS che gestisce la pensione di applicarla. La procedura indicata dall'INPS è questa:
- si compila il modulo EP-I, nella versione italiano-inglese (modulo CI531 - EP-I/1), disponibile nella sezione Moduli del sito INPS;
- il modulo deve contenere l'attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dall'autorità straniera competente;
- si allega la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti richiesti dalla convenzione, per esempio l'iscrizione all'AIRE e la cittadinanza;
- il modulo si invia in originale, per posta ordinaria, alla sede INPS che ha in carico la pensione.
Per gli Stati Uniti c'è una particolarità. L'Agenzia delle Entrate segnala che l'amministrazione fiscale americana attesta la residenza fiscale con il Form 6166, rilasciato su domanda presentata con il Form 8802, e non riconosce l'attestazione di residenza contenuta nei modelli italiani approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 luglio 2013. L'INPS, a sua volta, indica che, se il Paese di residenza usa una propria modulistica, in alternativa al modello EP-I si può inviare un'attestazione in lingua originale con traduzione in italiano conforme all'originale e firma legalizzata dall'ufficio consolare, e che l'Agenzia delle Entrate riconosce come valido, tra i moduli esteri, proprio il Form 6166 rilasciato dall'Internal Revenue Service.
Le ritenute già subite: il rimborso
Chi ha subito ritenute italiane negli anni passati, pur avendo diritto all'esenzione, può chiederne la restituzione al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. L'istanza del percipiente va presentata, a pena di decadenza, entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Dal 1° gennaio 2027 il d.P.R. 602/1973 è abrogato e la stessa regola si trova nell'articolo 76, comma 2, del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Secondo l'INPS, alla richiesta vanno allegate l'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall'autorità del Paese estero e la documentazione che dimostra i requisiti previsti dalla convenzione.
E negli Stati Uniti?
Quando la Convenzione attribuisce il potere di tassare solo agli Stati Uniti, la pensione italiana resta soggetta all'imposta americana secondo le regole degli Stati Uniti. Chi ha anche conti in Italia su cui la pensione viene accreditata deve valutare gli obblighi dichiarativi americani sui conti esteri, trattati nella pagina su FBAR e Form 8938.
Il lato contributivo è un'altra questione: i periodi di lavoro compiuti in Italia e negli Stati Uniti si possono sommare per ottenere la pensione grazie all'accordo di sicurezza sociale Italia–USA, che però non ripartisce il potere di tassare le pensioni: questo è il compito della Convenzione.
Domande frequenti
Vivo negli Stati Uniti e ricevo una pensione INPS: l'Italia la tassa?
Per la legge italiana la pensione pagata da un ente italiano è un reddito prodotto in Italia. La Convenzione del 1999 riserva però agli Stati Uniti i pagamenti fatti dall'Italia in base alla sua legislazione di sicurezza sociale a un residente americano. Per non subire le ritenute bisogna chiedere l'applicazione della Convenzione alla sede INPS che gestisce la pensione.
Quale documento rilascia l'IRS per attestare la residenza?
Il Form 6166, che si chiede con il Form 8802. L'IRS non rilascia l'attestazione di residenza sui modelli italiani approvati con il provvedimento del 10 luglio 2013, mentre l'Agenzia delle Entrate riconosce il Form 6166 come attestazione valida.
Ho la doppia cittadinanza, italiana e americana: cambia qualcosa?
Per le prestazioni di sicurezza sociale, il Protocollo alla Convenzione precisa che l'esenzione spetta ai residenti negli Stati Uniti che ne sono cittadini anche se hanno pure la cittadinanza italiana.
Sono un ex dipendente pubblico italiano: la mia pensione è esente in Italia?
Le pensioni pagate dallo Stato italiano, da sue suddivisioni o enti locali, o da fondi da essi costituiti, per servizi resi a loro sono imponibili solo in Italia. Diventano imponibili solo negli Stati Uniti se il pensionato è residente negli Stati Uniti e ne ha la cittadinanza (art. 19, paragrafo 2).
Il TFR pagato dopo il trasferimento negli Stati Uniti dove si tassa?
Le somme una tantum e le indennità di fine rapporto ricevute dopo il cambio di residenza, per un lavoro svolto in Italia quando si era residenti in Italia, sono imponibili solo in Italia (art. 18, paragrafo 3).
Le ritenute degli anni passati si possono recuperare?
Sì, con un'istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, entro quarantotto mesi dalla data della ritenuta, allegando l'attestazione di residenza fiscale e la documentazione sui requisiti della Convenzione.
Fonti
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 23, comma 2, lettera a) (testo vigente al 27 settembre 2026); d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, allegato, art. 25, comma 3, lettera a), e art. 377 (applicazione dal 1° gennaio 2027); Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni e Protocollo, firmati a Washington il 25 agosto 1999, artt. 1, 18 e 19 della Convenzione e art. 1, paragrafo 2, del Protocollo (testo ufficiale pubblicato dal Dipartimento del Tesoro americano); INPS, scheda «Normativa fiscale residenti all'estero» (modulo CI531 - EP-I/1, rimborsi presso il Centro Operativo di Pescara); Agenzia delle Entrate, scheda «Convenzioni contro le doppie imposizioni – Modelli e istruzioni – Stati Uniti» (Form 6166 e Form 8802; provvedimento del 10 luglio 2013); d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (testo vigente al 27 settembre 2026); d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, allegato, artt. 76, 241 e 243 (applicazione dal 1° gennaio 2027).
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