Penale & Estradizione · Esecuzione della pena

Il trasferimento dei detenuti tra Stati Uniti e Italia

Quando un cittadino italiano condannato negli Stati Uniti può scontare la pena in Italia, e viceversa: la Convenzione di Strasburgo del 1983, la procedura del Dipartimento di Giustizia e il riconoscimento della sentenza davanti alla corte d'appello.

Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti

Scontare una pena in un Paese straniero significa lontananza dalla famiglia, difficoltà di lingua e percorsi di reinserimento pensati per altri. Per questo esiste da oltre quarant'anni uno strumento che permette al condannato di tornare nel proprio Paese per eseguire la pena: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983. Gli Stati Uniti vi hanno aderito pur non essendo membri del Consiglio d'Europa, e l'Italia l'ha ratificata con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e attuata con la legge 3 luglio 1989, n. 257. Il trasferimento non è un diritto del detenuto e non è un beneficio automatico: richiede il consenso di tre soggetti, il condannato e i due Stati.

La Convenzione di Strasburgo e i rapporti tra Italia e USA

La Convenzione non crea un obbligo di trasferire: fissa un quadro comune entro cui gli Stati possono accordarsi caso per caso. Nei rapporti con gli Stati Uniti è l'unico strumento disponibile per l'Italia: non esiste un trattato bilaterale sul trasferimento dei condannati, e il Dipartimento di Giustizia americano elenca l'Italia tra i Paesi coperti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa. Secondo il manuale del Dipartimento di Stato sui rapporti consolari, la Convenzione opera tra i due Paesi dal 1989.

Il linguaggio della Convenzione distingue lo Stato di condanna, dove la sentenza è stata pronunciata, e lo Stato di esecuzione, verso cui il condannato viene trasferito e che si fa carico della pena.

Le condizioni del trasferimento

L'articolo 3 della Convenzione elenca sei condizioni, che devono ricorrere tutte:

  • Cittadinanza Il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione.
  • Sentenza definitiva Non devono essere pendenti impugnazioni.
  • Pena residua Al momento della richiesta devono restare da scontare almeno sei mesi, oppure la pena deve essere indeterminata.
  • Consenso Il condannato deve acconsentire (o il suo rappresentante legale, se l'età o le condizioni fisiche o mentali lo richiedono).
  • Doppia incriminazione Il fatto deve costituire reato anche per la legge dello Stato di esecuzione.
  • Accordo dei due Stati Stato di condanna e Stato di esecuzione devono essere d'accordo.

In casi eccezionali gli Stati possono accordarsi anche se la pena residua è inferiore a sei mesi. L'ultima condizione è quella decisiva: ciascuno dei due Stati valuta discrezionalmente la richiesta, e un rifiuto non è impugnabile come un diritto negato.

La procedura negli Stati Uniti

La legge federale che regola la materia è il titolo 18 dello U.S. Code, sezioni 4100-4115: il trasferimento avviene solo in base a un trattato e solo con il consenso del condannato. Il Procuratore generale ha delegato la gestione del programma alla Divisione penale del Dipartimento di Giustizia, e in particolare all'International Prisoner Transfer Unit dell'Office of International Affairs.

  1. La domanda. Il detenuto federale chiede al proprio case manager del Federal Bureau of Prisons di compilare il modulo BOP 297; se manifesta interesse al trasferimento, il case manager prepara il fascicolo.
  2. L'istruttoria federale. Il fascicolo passa all'unità del Dipartimento di Giustizia, dove un analista prepara una raccomandazione; la decisione spetta ai vertici dell'Office of International Affairs.
  3. Il rifiuto. Se la domanda è respinta, si può ripresentare dopo due anni, o chiedere prima un riesame portando elementi nuovi che rimuovano l'ostacolo indicato; quando l'ostacolo è temporaneo, per esempio un'impugnazione pendente, il Dipartimento accetta una nuova domanda anche prima.
  4. La decisione dell'altro Stato. Se il Dipartimento approva, l'Italia riceve il fascicolo e decide a sua volta.
  5. L'udienza sul consenso. Se anche l'Italia approva, si tiene un'udienza di verifica del consenso (consent verification hearing) davanti a un magistrate judge federale, con l'assistenza di un difensore pubblico federale: serve ad accertare che il condannato acconsenta e comprenda le conseguenze del trasferimento.
  6. La consegna. Dopo l'udienza lo Stato di esecuzione organizza con il Bureau of Prisons il prelievo del detenuto e ne assume la custodia.

I detenuti nelle carceri statali

Le condanne pronunciate dai tribunali dei singoli Stati seguono un percorso diverso. Il detenuto in un carcere statale deve seguire la procedura prevista dallo Stato che lo ha condannato: la domanda deve essere approvata sia dallo Stato sia dal governo federale, e se lo Stato la respinge il Dipartimento di Giustizia non può riesaminarla.

In Italia: il riconoscimento della sentenza americana

Per eseguire in Italia una pena inflitta negli Stati Uniti serve che la sentenza americana sia riconosciuta. La legge 257/1989 affida l'iniziativa al Ministro della giustizia, che trasmette la sentenza, tradotta, al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio del casellario competente; il procuratore generale chiede il riconoscimento alla corte d'appello.

La corte riconosce la sentenza se, oltre alle condizioni della Convenzione, la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, e se per lo stesso fatto e contro la stessa persona non esiste in Italia una sentenza irrevocabile né un procedimento penale in corso (art. 2). Con la sentenza di riconoscimento la corte determina la pena prevista dalla legge italiana che resta da eseguire, applicando i criteri dell'articolo 10 della Convenzione (art. 3).

Prosecuzione dell'esecuzione o conversione

La Convenzione lascia allo Stato di esecuzione due strade (art. 9). Con la prosecuzione dell'esecuzione (art. 10) lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della pena fissate dalla sentenza straniera; se però la pena è incompatibile con la propria legge, può adattarla alla pena prevista per un reato simile, senza aggravarla e senza superare il massimo previsto dalla propria legge. Con la conversione (art. 11) la sanzione straniera viene sostituita da una sanzione nazionale, con alcuni limiti: non si può trasformare una pena detentiva in una pecuniaria, va detratto tutto il periodo già scontato e la posizione del condannato non può essere aggravata. La legge italiana, rinviando all'articolo 10, segue la prima strada.

Due garanzie completano il quadro: il condannato trasferito non può essere estradato né sottoposto a un nuovo processo in Italia per lo stesso fatto (art. 4 della legge 257/1989), e all'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale, con la corte d'appello equiparata al giudice che ha pronunciato la condanna.

Grazia, amnistia e revisione

Dopo il trasferimento, entrambi gli Stati conservano il potere di concedere grazia, amnistia o commutazione della pena secondo le proprie regole (art. 12 della Convenzione). La revisione della sentenza, invece, spetta solo allo Stato di condanna (art. 13): chi è stato condannato negli Stati Uniti e vuole contestare la condanna deve farlo davanti ai giudici americani anche dopo essere tornato in Italia. Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione appena lo Stato di condanna gli comunica una decisione che rende la pena non più eseguibile (art. 14).

Il caso inverso: il cittadino americano condannato in Italia

La stessa Convenzione permette a un cittadino americano condannato in Italia di scontare la pena negli Stati Uniti. Sul versante italiano, l'esecuzione all'estero di una condanna richiede una deliberazione favorevole della corte d'appello del distretto in cui è stata pronunciata la condanna, e il consenso del condannato va prestato davanti al magistrato di sorveglianza o alla corte d'appello, che ne accerta la volontarietà e la consapevolezza (art. 5 della legge 257/1989). Il codice di procedura penale, all'articolo 742, richiede inoltre che l'esecuzione all'estero sia idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato.

Domande frequenti

Un italiano condannato negli Stati Uniti ha diritto a tornare in Italia?

No. Il trasferimento richiede il consenso del condannato e l'accordo di entrambi gli Stati, che decidono discrezionalmente. La Convenzione di Strasburgo fissa le condizioni minime, non un diritto al trasferimento.

Quanta pena deve restare da scontare?

Almeno sei mesi al momento della richiesta, oppure una pena indeterminata. In casi eccezionali gli Stati possono accordarsi anche per periodi inferiori.

In Italia la pena viene ridotta?

La legge italiana segue la prosecuzione dell'esecuzione: la corte d'appello è vincolata alla natura e alla durata della pena americana, ma la adatta se è incompatibile con la legge italiana, senza aggravarla e senza superare il massimo previsto in Italia per un reato simile.

Se il Dipartimento di Giustizia respinge la domanda, che cosa si può fare?

La domanda può essere ripresentata dopo due anni, oppure prima con una richiesta di riesame che dimostri il superamento dell'ostacolo indicato nel rifiuto.

Chi è detenuto in un carcere statale può chiedere il trasferimento?

Sì, ma deve seguire prima la procedura dello Stato che lo ha condannato: servono l'approvazione dello Stato e quella del governo federale.

Fonti

Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, Strasburgo, 21 marzo 1983 (STE n. 112), artt. 3 e 9-14; legge 25 luglio 1988, n. 334 (ratifica); legge 3 luglio 1989, n. 257, artt. 1-6; codice di procedura penale, art. 742 (testi vigenti su Normattiva); 18 U.S.C. §§ 4100-4115; U.S. Department of Justice, Criminal Division, International Prisoner Transfer Program: pagine «How The Program Works» e «List of Participating Countries/Governments»; U.S. Department of State, Consular Notification and Access (2010), tabella dei trattati in vigore con l'Italia.

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